Pensione per cani in zona agricola – lazio: legge regionale edificazione zona agricola

“Premesso che l’attivita’ di pensione per cani è inquadrata fiscalmente come attività commerciale, essa consiste nella realtà nella custodia di animali, paragonabile a tutti gli effetti ad una attività agricola di allevamento di bovini, cavalli, suini ecc.
Quindi per tutta una serie di problematiche legate allo svolgimento dell’attività è impensabile poter costruire un canile in zona commerciale, di conseguenza non essendo un attivita’ di produzione o artigianale . l’unica destinazione d’uso del terreno per una attività di pensione per cani è AGRICOLA.”
Questo l’articolo da noi pubblicato dopo aver notato che molti uffici tecnici mal interpretavano i regolamenti sostenendo che una pensione per cani fosse costruita in zona commerciale anzichè agricola.
LA REGIONE LAZIO HA CHIARITO MODIFICANDO IL COMMA 1 DELL’ART 55 DELLA LEGGE REGIONALE: EDIFICAZIONE ZONA AGRICOLA

che qui riportiamo integralmente:(in rosso la parte che ci interessa)

Art. 55 (2)
(Edificazione in zona agricola)

1. Fermo restando l’obbligo di procedere prioritariamente al recupero delle strutture esistenti, la nuova edificazione in zona agricola è consentita soltanto se necessaria alla conduzione del fondo e all’esercizio delle attività agricole e di quelle ad esse connesse.Sono altresì consentiti interventi per le attività di accoglienza ed assistenza degli animali. Eventuali edificazioni da destinare ad usi di tipo esclusivamente residenziale estensivo sono realizzabili nelle zone C di cui all’articolo 56. (2.1)

2. Le nuove edificazioni di cui al comma 1 sono consentite secondo quanto previsto nel presente articolo.

3. Gli edifici esistenti in zona agricola alla data di entrata in vigore della presente legge possono essere soggetti a interventi di rinnovo, fino alla demolizione e ricostruzione, con il vincolo di non superare le superfici lorde utili esistenti, salvo un aumento, per una sola volta, del dieci per cento delle sole superfici con destinazione residenziale per motivi di adeguamento igienico sanitario.

4. Gli edifici di cui al comma 3 ubicati entro le aree di rispetto stradale, in caso di demolizione e ricostruzione devono essere delocalizzati quanto più possibile per osservare le norme di tale rispetto, beneficiando comunque di un incremento delle superfici lorde utili fino al quindici per cento.

5. Le strutture adibite a scopo abitativo, salvo quanto diversamente e più restrittivamente indicato dai piani urbanistici comunali, dai piani territoriali o dalla pianificazione di settore, non possono, comunque, superare il rapporto di 0,01 metri quadri per metro quadro, fino ad un massimo di 300 metri quadri per ciascun lotto inteso come superficie continua appartenente alla stessa intera proprietà dell’azienda agricola. Il lotto minimo è rappresentato dall’unità aziendale minima di cui all’articolo 52, comma 3. È ammesso, ai fini del raggiungimento della superficie del lotto minimo, l’asservimento di lotti contigui, anche se divisi da strade, fossi o corsi d’acqua.

6. L’unità aziendale minima non può, in ogni caso, essere fissata al di sotto di 10mila metri quadri. In mancanza dell’individuazione dell’unità aziendale minima, il lotto minimo è fissato in 30mila metri quadri.

7. Gli annessi agricoli possono essere realizzati fino ad un massimo di 20 metri quadri per ogni 5mila metri quadri di terreno ed un’altezza massima di 3,20 metri lineari calcolata alla gronda. Tali manufatti devono essere realizzati con copertura a tetto.

8. Fatto salvo quanto previsto dal comma 7, nei comuni con popolazione inferiore a duemila abitanti, le cui zone agricole siano caratterizzate da un elevato frazionamento fondiario, possono essere realizzati annessi agricoli di superficie massima di 12 metri quadri, con altezza massima di 2,30 metri lineari calcolati alla gronda, su lotti di superficie non inferiore a 1.500 metri quadri, purché gli stessi lotti siano utilizzati per lavorazioni agricole da almeno tre anni alla data della richiesta ad edificare.

9. Rientrano negli annessi agricoli i depositi di attrezzi, le rimesse per mezzi meccanici riguardanti le lavorazioni agricole, i depositi e magazzini di prodotti agricoli, le stalle e i ricoveri di animali, i locali per prime lavorazioni e confezioni di prodotti agricoli, i locali e i servizi per il riparo diurno degli addetti nonché gli impianti di produzione elettrica alimentati da biomasse di origine agricola. (2.2)

10. Il lotto minimo per cui è possibile richiedere la concessione edilizia ed i limiti dimensionali massimi degli annessi agricoli sono derogabili previa approvazione, da parte del comune, di un piano di utilizzazione aziendale presentato ai sensi dell’articolo 57.

L’allevamento di cani di razza come imprenditore agricolo

L’allevamento di cani di razza come imprenditore agricolo

La norma dettata nell’articolo 2135 C.C. ha, in passato, posto non pochi problemi di carattere interpretativo ai fini dell’assimilazione della figura dell’allevatore di cani di razza a quella dell’imprenditore agricolo.
A rendere difficoltosa l’attribuzione dello “status” di imprenditore agricolo a chi, in possesso di un certo numero di fattrici, faceva cucciolate, era il fatto che non essendo i cani destinati all’alimentazione, la relativa attività di produzione poteva definirsi industriale più che agricola.
Finalmente con la Legge 23 agosto 1993 n. 349 è stata fatta chiarezza in materia.
E’ intuitivo che i destinatari della nuova disciplina non sono i cinofili che producono la cucciolata occasionale con la cagna “di casa”, ma quelli che dall’allevamento ricavano utili di una certa consistenza.
La normativa in esame si apre con una precisazione che introduce un’innovazione: con l’espressione “attività cinotecnica” ci si riferisce all’allevamento, ma anche alla selezione ed all’addestramento dei cani di razza.
Il punto centrale dell’intera disciplina deve, però, certamente considerarsi l’art. 2, il quale afferma che “L’attività cinotecnica è considerata a tutti gli effetti attività imprenditoriale agricola quando i redditi che ne derivano sono prevalenti rispetto a quelli di altre attività economiche non agricole svolte dallo stesso soggetto. I soggetti, persone fisiche o giuridiche, singoli o associati, che esercitano l’attività cinotecnica di cui al comma 1 sono imprenditori agricoli ai sensi dell’articolo 2135 del Codice civile. Non sono comunque imprenditori agricoli gli allevatori che producono nell’arco di un anno un numero di cani inferiore a quello determinato, per tipi o per razze, con decreto del Ministro dell’agricoltura e delle foreste da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge”.
Il decreto cui il legislatore fa riferimento è stato emanato il 28 gennaio 1994 e comprende un unico articolo, che recita testualmente: “Non sono imprenditori agricoli gli allevatori che tengono in allevamento un numero inferiore a 5 fattrici e che annualmente producono un numero di cuccioli inferiore alle trenta unità”.
Dunque, ai sensi dell’art. 2, pertanto l’attività cinotecnica è considerata attività imprenditoriale agricola, quando i redditi che da essa derivano risultano prevalenti rispetto a quelli di eventuali altre attività (non agricole) svolte dal soggetto e purché quest’ultimo sia proprietario di almeno cinque fattrici e non scenda al di sotto dei trenta cuccioli l’anno.
Il successivo articolo 3 della L. n. 349/1993, infine, pone in capo ad allevatori ed addestratori, l’obbligo di rispettare le disposizioni emanate dalle Regioni e – per quanto attiene alla selezione delle razze – le disposizioni dell’ENCI (Ente Nazionale della Cinofilia Italiana).
Proprio in virtù delle suddette disposizioni legislative, la giurisprudenza ha riconosciuto la compatibilità urbanistica della localizzazione in zona agricola di strutture destinate al ricovero per cani e riconducibili nella generale categoria dell’attività cinotecnica come definita dalla L. n. 349/1993 (Cfr. TAR Trentino Alto Adige, sez. Trento, 17 febbraio 1994, n. 27, e TAR Abruzzo, sez. L’Aquila, 4 giugno 2004, n. 745).

“Che destinazione d’uso deve avere il terreno su cui costruire una pensione per cani?”

Premesso che l’attivita’ di pensione per cani è inquadrata fiscalmente come attività commerciale, essa consiste nella realtà
nella custodia di animali, paragonabile a tutti gli effetti ad una attività agricola di allevamento di bovini, cavalli, suini ecc.
Quindi per tutta una serie di problematiche legate allo svolgimento dell’attività è impensabile poter costruire un canile in zona commerciale,
di conseguenza non essendo un attivita’ di produzione o artigianale . l’unica destinazione d’uso del terreno per una attività di pensione per cani
è AGRICOLA.

Emilia romagna “approvazione dei requisiti strutturali e gestionali per le strutture di ricovero e custodia di cani e gatti”

Qui di seguito trovate l’ultima delibera della REGIONE EMILA ROMAGNA
“Approvazione requisiti strutturali per le strutture di ricovero e custodia di cani e gatti, oasi e colonie feline.

VISUALIZZA O SCARICA IL PDF QUI SOTTO
VISUALIZZA IL PDF : “Allegato-delibera-REGIONALE – EMILIA – ROMAGNA – N °353-DEL -2013

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 2 APRILE 2013, N. 353
Approvazione dei requisiti strutturali e gestionali per le strutture di ricovero e custodia di cani e gatti, oasi e colonie feline

TESTO INTEGRALE APPROVATO 08/05/2013

Approvazione dei requisiti strutturali e gestionali per le strutture di ricovero e custodia di cani e gatti, oasi e colonie feline
Tipo di inserzione: Deliberazione della Giunta regionale Numero di adozione: 353 Anno di adozione: 2013 Tipologia/Anagrafica atto: DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 2 APRILE 2013, N. 353 Titolo/Oggetto: Approvazione dei requisiti strutturali e gestionali per le strutture di ricovero e custodia di cani e gatti, oasi e colonie feline
Allegato A
INDICE

1. Definizioni

2. Requisiti strutturali e ambientali per le strutture di ricovero e custodia per cani e gatti e oasi feline, sia pubbliche che private, di nuova costruzione e ristrutturazione/adeguamento delle strutture presisenti

3. Requisiti strutturali e funzionali per le strutture di ricovero e custodia per cani

4. Censimento e gestione delle colonie feline

5. Requisiti strutturali e funzionali per le strutture di ricovero e custodia per gatti

6. Oasi feline

7. Requisiti gestionali

8. Gestione clinico-sanitaria nei canili e nelle strutture di ricovero per gatti/oasi feline

9. Gestione del personale dipendente

10. Gestione dell’attività del volontariato

11. Gestione dell’utenza

12. Pulizia, disinfezioni e disinfestazioni

13. Tenuta dei registri –Documentazione

14. Smaltimento animali morti

15. Smaltimento rifiuti sanitari

16. Regolamento delle strutture di ricovero per cani e gatti

17. Gestione emergenze

1.Definizioni
Cane vagante: qualunque cane libero sul territorio. Cane iscritto all’anagrafe: cane registrato all’anagrafe degli animali d’affezione comunale/regionale o nazionale.Cane identificato: cane identificato mediante codice identificativo univoco, microchip o tatuaggio leggibile (art. 8 e 9, L.R. 27/2000,DGR 139/2010).Anagrafe regionale degli animali d’affezione: sistema informatizzato di registrazione dei cani, gatti e furetti di cui alla DGR 139/2011.Anagrafe nazionale degli animali d’affezione: sistema informatizzato di raccolta dei microchip e dei dati segnaletici dei cani, gatti efuretti gestito dal Ministero della Sanità.
Servizio di Controllo/Tutela della popolazione canina e felina:
organizzazione di personale, mezzi e strutture di cui i Comuni,singoli o associati, devono risultare dotati per la corretta gestionedelle presenza canina e felina sul territorio.Canile pubblico: tutte le strutture integrative dei servizi di Controllo/Tutela della popolazione canina, necessarie per garantireil ricovero provvisorio o permanente dei cani oggetto di interventopubblico.Reparto/canile sanitario: (art. 19, L.R. 27) struttura sanitaria pubblica finalizzata alla custodia temporanea a al controllo dellapopolazione canina vagante.Reparto/canile per il ricovero ordinario/permanente: (art. 19, L.R. 27) reparto nel quale sono custoditi cani che hanno superato l’osservazione sanitaria e il controllo veterinario presso il reparto/canile sanitario con la finalità prioritaria della adozione.Canile/rifugio privato: struttura privata autorizzata, autofinanziata, che deve comunque soddisfare i requisiti strutturalie gestionali delle strutture pubbliche.Struttura temporanea: struttura di prima accoglienza autorizzata incui vengono momentaneamente custoditi cani catturati sul territorioregionale in attesa dell’inoltro al reparto sanitario delle strutture di ricovero e custodia di riferimento o della riconsegna immediata alproprietario.Operatore: prestatore d’opera specifica nell’ambito di un rapporto diun lavoro comunque regolato.Volontario: colui che fornisce un impegno personale, spontaneo e gratuito ai sensi dell’art. 2 della legge quadro sul volontariato n.266/91, tramite l’organizzazione di cui il volontario fa parte.Formazione: il datore di lavoro ha l’obbligo di informare e formareadeguatamente i lavoratori, dipendenti e volontari, affinchè i rischiper la sicurezza e la salute, e le specifiche competenze, così comele misure di prevenzione e protezione adottate, siano riconosciute erispettate dagli operatori.Adozione: assegnazione di animali oggetto di intervento pubblico asoggetti privati che ne assumono la cura, dando garanzie di buon trattamento.
Adottante: soggetto privato a cui viene trasferita la proprietà di un cane proveniente da una struttura di ricovero autorizzata con registrazione in anagrafe regionale degli animali d’affezione.Affido: consegna temporanea ad un affidatario che ne diventa il custode giudiziario. Al momento della consegna del cane, andrà sottoscritto un formale atto nel quale i cittadini affidatari dichiarano di essere consapevole che l’affidamento può avere carattere di temporaneità, che è prestato a titolo gratuito e che èvincolato all’esito delle indagini in corso, impegnandosi alla eventuale immediata restituzione del cane in caso di richiesta da parte dell’autorità giudiziaria.Responsabile dell’assistenza sanitaria: laureato in Medicina Veterinaria iscritto all’Albo Professionale, che assicura le funzionidi responsabile sanitario in tutte le attività riferibili alla salutee al benessere degli animali custoditi.
Responsabile della gestione del canile/della struttura di ricoveroper gatti: coordina le attività della struttura di ricovero. Regolamento del canile/della struttura di ricovero per gatti:disciplina le modalità inerenti il funzionamento e la gestione dellastruttura deputata ad accogliere cani/gatti. Tale regolamento deve essere approvato dal Comune sul cui territorio è situata la struttura, previo parere favorevole del Servizio Veterinario dell’AUSL competente per territorio.Gatto vagante di proprietà: gatto con accesso all’esterno dell’abitazione di privati cittadini che ne dichiarano la proprietà in caso di verifica. Colonia felina: si definisce colonia felina un luogo dove gatti liberi sono sotto tutela come previsto dalla L.R. 27/2000.Referente di colonia felina: cittadino autorizzato e adeguatamente formato anche non appartenente ad associazioni animaliste, che si occupa dell’accudimento delle colonie feline.Struttura di ricovero per gatti: struttura, sia pubblica che privata, destinata al ricovero dei gatti gestita direttamente dai Comuni singoli o associate o da associazioni non a fini di lucro o Cooperative sociali o privati, con apposita convenzione.Oasi felina: struttura permanenti di ricovero per gatti caratterizzata da recinzioni di delimitazione che non impediscono l’allontanamento degli animali in modo autonomo.
2.Requisiti strutturali e funzionali per le strutture di ricovero ecustodia per cani e gatti e oasi feline, sia pubbliche che private,di nuova costruzione e ristrutturazione/adeguamento delle strutturepreesistenti
2.1 Autorizzazione Le strutture di ricovero e custodia per cani, gatti e le oasi feline,sia pubbliche che private, sono soggette ad autorizzazione rilasciatadal Sindaco, previo parere favorevole dell’AUSL competente per territorio come previsto dal D.P.R. 320/1954, art. 24.Nell’autorizzazione delle strutture di ricovero per cani e gatti deveessere indicato il numero massimo degli animali ospitabili.
2.2 Requisiti generaliI progetti di nuova costruzione/ ristrutturazione devono esserecorredati da una specifica valutazione di impatto ambientale.Gli ambienti interni ed esterni devono essere progettati e costruitiin modo da garantire la sicurezza degli animali ospitati, degli operatori, dei volontari e dei visitatori in ottemperanza alla normativa vigente in materiaLe strutture devono essere servite da strada/e di facile accesso,devono essere allacciate alla rete elettrica e idrica, devono esseredotate di un idoneo sistema di scarico degli effluenti e delle acquedi lavaggio.I materiali di costruzione di box, gabbie, recinti e attrezzature coni quali gli animali possono venire a contatto non devono essere nocivi per gli animali stessi, privi di spigoli taglienti o sporgenzee tutte le superfici devono essere facilmente lavabili e disinfettabili. I pavimenti devono essere costruiti e mantenuti in maniera tale danon arrecare sofferenza o lesioni alle zampe degli animali; non devono essere sdrucciolevoli e sono pertanto da evitare tutti i materiali eccessivamente levigati.La pavimentazione dei box e dei corridoi di passaggio deve garantireadeguata capacità drenante delle acque di lavaggio in modo che nonpermangano ristagni d’acqua.Le strutture devono disporre di aree verdi, essere dotate di idoneaombreggiatura garantita anche attraverso adeguata alberatura.
2.3 Arricchimenti ambientali Nella gestione delle strutture di ricovero per cani e gatti devonoessere previsti arricchimenti ambientali utili a garantire il benessere degli animali.
2.4 Indicazioni climatiche per i ricoveri di custodiaLa circolazione dell’aria, la quantità di polvere, la temperatura, l’umidità relativa dell’aria e le concentrazioni di gas devono esseremantenute entro limiti non dannosi per gli animali.I locali chiusi devono essere provvisti di finestre sufficienti perl’illuminazione naturale e il ricambio d’aria.
2.5 IspezioniI ricoveri devono essere ispezionati almeno 1 volta al giorno dalpersonale e per consentire il controllo degli animali in qualsiasimomento deve essere disponibile un’illuminazione fissa o mobile. Qualora si rilevino alterazioni dello stato sanitario o del comportamento degli animali, dovrà essere data comunicazione al medico veterinario responsabile sanitario.
2.6 Adeguamento delle strutture preesistentiLe strutture di ricovero per cani e gatti già costruite devono adeguare i propri parametri strutturale e gestionale a quelli previsti da tale norma entro il 31/12/2020.
Nelle strutture di ricovero per cani e gatti deve essere garantita lacompleta separazione fisica da eventuali altre attività private gestite nello stesso complesso.
3.Requisiti strutturali e funzionali per le strutture di ricovero ecustodia per cani
La capacità massima recettiva di una struttura di ricovero per canidi nuova costruzione è individuata in 200 cani. L’area del canile deve essere perimetralmente recintata ad una altezza non inferiore ai 2 metri.
3.1 Strutture e repartiI canili devono essere organizzati nei seguenti strutture e reparti: strutture di servizio; strutture sanitarie; reparti di ricovero ordinario (sanitario e permanente);reparto di isolamento;
reparto cuccioli;Area di rieducazione per cani con aggressività non controllata
3.2 Strutture di servizio
Devono prevedere i seguenti reparti: spazio per le operazioni di pulizia, lavaggio e disinfezione deimateriali e attrezzature;
locale per il deposito dei materiali e delle attrezzature puliti;
locale o reparto per il deposito degli alimenti per animali;locale di cucina o comunque di preparazione dei cibi, facilmentelavabile e disinfettabile (ove necessario);
strutture o attrezzature idonee per il deposito e la successiva
destinazione degli animali morti;strutture o attrezzature idonee per il deposito e lo smaltimentodegli avanzi e dei rifiuti;
spogliatoio e servizi igienici per gli addetti;locali ad uso del personale;area per l’attività di adozione (area destinata alla ricezione
dei visitatori ove svolgere le attività d’approccio con soggettida dare in adozione) ;locale di attesa per il pubblicolocale amministrativo con accesso internet.
3.3 Strutture sanitarie Devono prevedere i seguenti reparti:
infermeria/ambulatorio veterinario con possibilità di degenza;locale o struttura per il deposito dei farmaci e degli strumenti
o attrezzature sanitarie inaccessibili al personale non autorizzato.
3.4 Reparto/canile per il ricovero ordinario/permanenteLa custodia in box o in recinti deve rispettare le dimensioni delcane e le necessità di movimento nel rispetto generale dei bisognietologici dell’animale. Deve essere garantito, attraverso la presenzadi adeguati spazi, il quotidiano esercizio fisico del cane ed un livello minimo di interazione con i conspecifici e socializzazioneuomo-animale. Per soddisfare tali requisiti le dimensioni minime dei box non devonoessere inferiori a:
A) Con “area di sgambamento aggiuntiva”Box individuali: 9 mq (30% chiusa o coperta);BOX plurimi: 9 mq + 7 mq per ogni cane aggiunto;Area di sgambamento: comune a più box (max 5) di almeno 150 mq;
B) Senza “area di sgambamento aggiuntiva”Box individuali mq 20Box plurimi: mq 20 + 10 per ogni cane aggiunto.Devono poi essere previsti box singoli per soggetti sociopatici gravipari al 2% minimo del totale della potenzialità recettiva, provvistidi sistemi di separazione dell’animale, azionabili dall’esterno, checonsentano le operazioni di pulizia, manutenzione, ecc. in condizionidi sicurezza.
In funzione del peso corporeo e della taglia può essere possibilederogare al numero di animale ospitati per box esclusivamente previaapprovazione documentabile del Medico Veterinario responsabile sanitario della struttura. Per il ricovero ordinario (permanente o temporaneo) possono essere previsti:
Box singoli o box plurimiBox con “area di sgambamento” aggiuntiva o box di maggioridimensioni, in assenza di area di sgambamento comune aggiuntiva. I box devono essere recintati con rete saldata di altezza non inferiore a m 2, avente maglie preferibilmente di lato cm. 4×4, e unaparte di essi deve possedere una parte di recinzione aggiuntiva, dialmeno cm 30, inclinata verso l’interno di 45°, per impedire lo scavalcamento. Le recinzioni devono sovrastare un muretto di cemento o laterizi cui vanno ancorate le reti; tale muretto deve essere adeguatamente interrato per impedire che gli animali scavino gallerie. oppure reteelettrosaldata posta in orizzontale e interrata su cui va ancorata larecinzione Le recinzioni inoltre devono avere caratteristiche di resistenza agliagenti atmosferici, maglie di dimensioni tali da non arrecare dannoagli animali, agli addetti e ai visitatori, ed inoltre possono opportunamente essere integrate da siepi e similari.I box devono essere suddivisi in una parte coperta e in una partescoperta.A) PARTE COPERTA La parte coperta può essere costituita o da un ambiente chiuso o daun settore con tettoia e barriere laterali chiuse su tre lati sotto la quale deve essere presente una cuccia per ogni animale presente.Nel caso di ambiente chiuso:
il locale deve avere un estensione tale da garantire uno spaziodi mq 3/3,5 per ogni cane ospitato e comunque deve avere dimensioni non inferiori al 30% della superficie totale del box; deve essere accessibile sia dal corridoio interno di servizio
che dalla parte scoperta, mediante porte o cancelli;devono essere previsti sistemi di chiusura e apertura dei box,manovrabili dal corridoio o dall’esterno, per poter permetterel’ingresso all’operatore in condizione di sicurezza
devono essere previsti sistemi di chiusura e apertura del box,manovrabili dal corridoio o dall’esterno, per poter permetterel’ingresso dell’operatore in condizioni di sicurezza;
devono essere previsti idonei sistemi di abbeverata e modalitàdi alimentazione anche dal corridoio;
devono avere illuminazione ed areazione adeguata.Devono essere provvisti di un giaciglio rialzato dal suolo dialmeno 10 cm
Nel caso di settore con tettoia: la tettoia deve essere posta ad una altezza di 2/2,5 metri sovrastante un pavimento facilmente lavabile e disinfettabile,
rialzato di qualche cm. dal livello del terreno e con leggerapendenza;la direzione delle tettoie deve tenere conto dei venti dominanti
e della direzione del sole; le barriere laterali possono essere fisse o mobili, ma tali dacostituire effettivo riparo per gli animali. B) PARTE SCOPERTA La parte scoperta dei box può essere costituita da una pavimentazionein terreno battuto, in battuto di cemento poggiante su un vespaio, inghiaia oppure in terreno battuto o ghiaia con camminamento, in pietranaturale o piastrellatura ruvida, posizionato, per una profondità di1 metro, lungo la recinzione. Devono essere previsti un’idonea alberatura o altri sistemi di ombreggiatura per impedire esposizioniprolungate al sole.
3.5 Reparto/canile sanitarioTale reparto deve assicurare:

1. l’isolamento temporaneo per 10 giorni dei cani di nuova introduzione, fatti salvi i casi di riconsegna al proprietario oi casi previsti dal RPV. Tale periodo potrà variare in funzionedelle valutazioni del Responsabile sanitario della struttura.

2. l’isolamento sanitario per malattie infettive e per la

profilassi antirabbica. Il reparto deve essere strutturato e organizzato in modo da assicurare l’isolamento dai reparti di ricovero ordinario, pareti e pavimenti dei box facilmente lavabili, disinfettabili e sistemi adeguati di isolamento fra box e di separazione tra box ed esterno.Devono essere previsti box singoli in numero pari a 10% della potenzialità recettiva.Tutti i reflui del canile sanitario devono essere raccolti in un pozzo Imhoff. Prima dello svuotamento i reflui devono essere trattati
per garantire l’inattivazione di eventuali patogeni eventualmente presenti.
3.6 Reparto cuccioliAl fine di evitare la diffusione di malattie infettive della specie,il reparto cuccioli deve essere convenientemente isolato dal contestoe, nella sua gestione, devono essere adottate idonee misure di biosicurezza relativamente a personale, attrezzature e quant’altro possa essere veicolo di malattia.I cuccioli devono essere custoditi in box di adeguate dimensioni proporzionate all’età e alla taglia, facilmente lavabili e disinfettabili con possibilità di riscaldamento.Ai cuccioli deve essere consentita la naturale socializzazione e favorita quella con l’uomo.
3.7 Gabbie di degenzaLe gabbie utilizzate per la degenza dei cani, da utilizzare solo permotivi sanitari sotto la responsabilità del responsabile sanitario,devono consentire agli animali di coricarsi, giacere in decubito, alzarsi ed accudire a se stessi senza difficoltà.
4.Censimento e gestione delle colonie feline
Una colonia felina esiste quando è istituita dal Comune, indipendentemente dal numero di gatti che la compone, che vivono stabilmente in un determinato territorio urbano e non, edificato enon, sia esso pubblico o privato.Qualora una associazione o un privato cittadino rilevi la presenzadi gatti liberi in una determinata area deve darne segnalazione alComune competente per territorio.I Comuni d’intesa con le Aziende Unità sanitarie locali e con la collaborazione delle associazioni di cui al comma 2 dell’art. 1 della
L.R. 27/2000, provvedono a censire le zone in cui si è rilevata lapresenza di gatti liberi ed avviare la procedura per l’istituzione della colonia felina mediante sopralluogo di verifica e compilazionedi apposita scheda anche tramite i servizi per la protezione ed ilcontrollo della popolazione canina e felina. (Allegato 1)Ogni colonia regolarmente istituita fa riferimento ad un indirizzotopografico corrispondente al punto principale di offerta di cibo definito come “punto di alimentazione autorizzato” a cui viene assegnato un numero identificativo. Tale punto di alimentazione deveessere posto in un luogo compatibile con la tutela degli animali ospitati e la convivenza all’interno del contesto ambientale.Per le colonie così istituite è individuato dal Comune un “referente di colonia”. Il referente della colonia assolve a una funzione fondamentale, tenendo sotto controllo la salute e l’alimentazione dei gatti, nonchélo stato igienico dell’area di somministrazione.Il comune provvede a mappare sul territorio i “punti di alimentazione” e a comunicare semestralmente il censimento delle colonie e la loro mappatura alle AUSL competenti per territorio.
Il Comune deve provvedere con apposito atto a regolamentare le procedure per la gestione delle colonie feline sul territorio.I gatti delle colonie feline devono essere identificati tramite applicazione di microchip, al momento della sterilizzazione e registrati all’anagrafe degli animali d’affezione a nome del Comunecompetente per territorio.
4.1 Cattura La cattura e l’eventuale trasferimento dei gatti che vivono in statodi libertà è consentita e viene effettuata dai servizi per la protezione e il controllo della popolazione canina e felina , soloper la sterilizzazione, comprovati motivi sanitari e per potenzialirischi per il loro benessere e la loro incolumità
5.Requisiti strutturali e funzionali per le strutture di ricovero ecustodia per gatti
Nelle strutture di ricovero possono essere introdotti esclusivamentegatti provenienti dalle seguenti origini:
rinunce di proprietà di gatti con accertate abitudini domestiche
non inseribili in colonie feline;
gatti liberi ritrovati in condizioni sanitarie problematiche;
una volta ristabiliti andranno rimessi sul territorio con parere
del Responsabile Sanitario della struttura di ricovero.
gatti catturati per essere sottoposti a sterilizzazione per il
tempo indispensabile al pre e post intervento e successivamente
liberati nel luogo di cattura;
cucciolate non desiderate in attesa dell’adozione.
5.1 Strutture e repartiLe strutture di ricovero per gatti devono essere organizzate nei seguenti strutture e reparti:
strutture di ricovero di prima accoglienza;strutture di ricovero ordinario; reparto cucciolireparto/area sanitaria dotato di strutture di isolamento per i
soggetti portatori di malattie infettive; strutture di servizio: -spazio per le operazioni di pulizia, lavaggio e disinfezione dei materiali e attrezzature; -locale per il deposito dei materiali e delle attrezzaturepulite; -locale o reparto per il deposito degli alimenti per animali, facilmente pulibili; -locale di cucina o comunque di preparazione dei cibi, facilmente lavabile e disinfettabile (ove necessario); -strutture o attrezzature idonee per il deposito e successiva destinazione degli animali morti; -strutture o attrezzature idonee per il deposito e smaltimento degli avanzi e dei rifiuti; -spogliatoio e servizi igienici per gli addetti;
-locali ad uso del personale; (ove necessario); -area per l’attività di adozione; (ove necessario); -locale di attesa per il pubblico (ove necessario); -locale amministrativo con accesso internet.
Tutte le strutture di ricovero devono essere adeguatamente illuminate, coibentate e con idonea aerazione.Tutte le superfici delle aree in cui vengono posizionati gli animalidevono essere costruite con materiale facilmente lavabile e disinfettabile, senza angoli o anfratti inaccessibili.La possibilità di sfruttare la tridimensionalità con mensole, scalette o gradoni permette di moltiplicare gli spazi.La struttura di ricovero deve essere formata da una parte chiusa, dove i gatti possono trovare riparo e privacy, adeguatamente attrezzata, e una parte scoperta, parzialmente pavimentata e alberata. I luoghi di riparo devono essere in numero maggiore a quello dei soggetti ospitati, mentre i siti di alimentazione, abbeverata e le sabbiere devono essere posti sia internamente che esternamente alle strutture chiuse.
5.2 Gabbie di degenzaLe gabbie utilizzate per la degenza dei gatti, da utilizzare solo permotivi sanitari sotto la responsabilità del responsabile sanitario,devono consentire agli animali di coricarsi, giacere in decubito, alzarsi ed accudire a se stessi senza difficoltà.
6.Oasi feline
Si definiscono oasi feline, sia pubbliche che private, le strutture permanenti di ricovero per gatti caratterizzate esclusivamente darecinzioni che non impediscono l’allontanamento degli animali in modoautonomo. In tali strutture deve essere previsto un ricovero per proteggere glianimali dagli eventi atmosferici.
7.Requisiti gestionali
La gestione sanitaria e amministrativa delle strutture di ricoveroper cani e gatti e oasi feline, pubbliche, è assicurata dai Comunisingoli o associati o dalle Comunità Montane, mediante strutture proprie e personale interno oppure dando, con formale convenzione, lagestione ad associazioni zoofile e animaliste non aventi fini di lucro come previste dalla L.R. 27/2000, a cooperative sociali o privati.
7.1 Gestione amministrativa dei canili
I cani ammessi al ricovero nei canili pubblici o privati convenzionati per funzioni pubbliche, appartengono alle seguenti categorie:
catturati/raccolti dal personale addetto ai Servizi di tutela/controllo in quanto vaganti
ritirati/accolti in quanto:sottoposti a sequestro dalle Autorità competenti;

rinunciati. I Comuni possono definire l’ammontare de contributi a carico dei proprietari dei cani per i servizi resi dalle strutture strutture diricovero per cani e gatti (rinuncia di proprietà, catture, ecc.) e icriteri di esenzione a favore di persone in particolari condizioni economiche e sociali;
7.1.1 Cattura La cattura dei cani è attuata da personale adeguatamente formatoutilizzando strumenti e metodi che non procurino danni all’animalee trasportati presso le strutture di ricovero con automezzi appositamente attrezzati.Per l’attività di cattura/recupero di cani di proprietà vagantisul territorio, i Comuni possono prevedere un contributo economicoa carico dei proprietari.I cani catturati, provenienti dai territori dei Comuni convenzionati con la struttura, sono condotti in canile e ivi ricoverati secondo le modalità previste dalla L.R. 27/2000.Deve essere messo a disposizione un numero telefonico di riferimento per attivare gli interventi.
7.1.2 Accettazione, verifica dell’identificativo e registrazionea) Il cane deve esser accompagnato da uno dei seguenti documenti di ingresso:modulo di cattura/raccolta;
documento di consegna/rinuncia;verbale di sequestro /disposizioni di sequestro/ricovero daparte delle Autorità competenti
b) deve essere effettuata la verifica dell’identificativo; nel casoquesto non sia presente l’animale dovrà essere identificato conmicrochip del Comune in cui ha sede il canile;
c) deve essere effettuata la registrazione nel registro di carico-scarico vidimato dal Servizio Veterinario del’AUSL competente per territorio o nel registro RER informatizzato;
d) deve essere effettuato un primo esame a vista dell’operatore sullo stato generale e comportamentale dell’animale, con annotazioni sull’apposito modulo di cattura/raccolta;
e) deve essere effettuata una visita clinica veterinaria in caso di
urgenza.La verifica della presenza del microchip/tatuaggio negli animalirinvenuti vaganti comporta la comunicazione al legittimo proprietario del ritrovamento del cane al fine della riconsegna nei tempi più brevi possibili. La rinuncia di un cane di proprietà deve essere effettuata pressogli uffici comunali di anagrafe canina. Il comune deve predisporre idonea modulistica e prevedere le modalità per l’accettazione di tali domande.
7.1.3 Ricovero nel canile/reparto sanitarioI cani catturati/raccolti devono essere immediatamente trasferitinel canile/reparto sanitario per l’osservazione sanitaria con un
tempo di permanenza di 10 giorni e sottoposti alla prima visitaveterinaria. Tempi diversi possono essere stabiliti di volta in volta dal veterinario responsabile dell’assistenza. Nel periodo di prima accoglienza nel canile/reparto sanitario l’animale è sottoposto ai controlli come da protocollo sanitario.
7.1.4 Ricovero nel canile/reparto/rifugio ordinarioAl termine del periodo di osservazione sanitaria i cani sono trasferiti nel canile/reparto ordinario ed adottabili.Nell’introduzione di cani nei box multipli sono necessarie provedi compatibilità effettuate da personale adeguatamente formato.
7.1.5 Tutela del benessere animale Nell’arco della giornata deve essere garantito ad ogni cane la possibilità di usufruire di sufficiente movimento e socializzazione con procedura stabilita e dettagliata nel regolamento di gestione della struttura.
7.1.6 Percorso di adozione per cani e gattiIl primo requisito necessario per incentivare l’adozione è l’organizzazione di tale attività con particolare riguardo a:
pubblicizzazione dei recapiti del canile/struttura di
ricovero per gatti e oasi felina;garantire la massima disponibilità per l’accesso alla struttura
individuazione nominale e formale dei responsabili delle
adozioni e loro specifica formazione;assistenza ai cittadini interessati da parte di personale adeguatamente formato;
organizzazione da parte delle autorità comunali e in collaborazione con le AUSL e con le Associazioni zoofile animaliste, di campagne per promuovere le adozioni in conformità con quanto previsto all’art. 18 della L.R. 27/2000
Il responsabile della struttura o la persona incaricata trasmette l’atto di adozione del cane/gatto al comune presso cui l’animale èregistrato; il comune poi provvede ad aggiornare la variazione anagrafica nella ARAA. Nel caso in cui nella struttura sia previsto l’accesso all’anagrafe regionale degli animali d’affezione tutte le procedure di registrazione e cambi di proprietà del cane/gatto, all’interno della regione, vengono espletate direttamente nella struttura stessa.Al momento della cessione il gestore consegna copia della schedadi adozione, copia della scheda sanitaria riportante anche eventuali problemi comportamentali, nonché copia del consenso informato per cani con problemi di leishmaniosi.I Comuni possono formalizzare le procedure di verifica delle adozioni, anche a campione e in tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi sul benessere degli animali adottati.
7.2 Gestione amministrativa delle strutture di ricovero per gatti eoasi feline Il gatto deve esser accompagnato da uno dei seguenti documenti di ingresso:
modulo di cattura/raccolta;documento di consegna/rinuncia; Deve essere effettuata la registrazione nel registro di carico-scarico vidimato dal Servizio Veterinario del’AUSL competente per territorio (allegato 2) o nel registro RER informatizzato.Deve essere effettuato un primo esame a vista dell’operatore sullo stato generale, con annotazioni sull’apposito modulo di cattura/raccolta e in caso di urgenza deve essere effettuata una visita veterinaria. Prima di essere introdotti nei reparti di custodia, gli animali devono essere sottoposti ad un idoneo periodo di isolamento sanitariodurante il quale sono identificati mediante microchip ed iscritti all’ARAA.
8.Gestione clinica-sanitaria nei canili e nelle strutture di ricovero per gatti
I Comuni, in applicazione all’art 20, comma 2, della L.R. 27/2000,devono garantire un servizio di assistenza sanitaria nelle strutturepubbliche di ricovero per cani e gatti e oasi feline. Anche i canili/rifugi e le strutture di ricovero per gatti e oasifeline, privati, devono avere un rapporto di collaborazione formalizzato con uno o più medici veterinari per l’assistenza ordinaria e urgente degli animali.L’assistenza veterinaria deve essere garantita per un numero di oresettimanali sufficienti ad assicurare l’effettuazione degli interventi terapeutici, chirurgici e profilattici.Il Servizio Veterinario AUSL, oltre alle sterilizzazioni programmatesecondo quanto disposto dall’art.23 della L.R. 27/2000, garantisce,nell’ambito dei propri compiti di vigilanza, il coordinamento e ilcollegamento con il servizio di assistenza veterinaria così da assicurare le finalità di tutela della salute pubblica e del benessere animale. Il protocollo sanitario deve essere concordato con il Servizio Veterinario dell’AUSL competente per territorio e deve articolarsi almeno sui seguenti capitoli:

1. visita sanitaria di ingresso: Nel protocollo sanitario vengono definiti i tempi e le modalità con cui viene effettuata la visita sanitaria in ingresso deve essere compilata la scheda sanitaria (allegato 3)

2. attuazione di interventi profilattici per la lotta alle malattie

infettive ed infestive I piani vaccinali devono rispondere espressamente alla situazione epidemiologica emersa nel territorio e nella specifica struttura.

3. assistenza veterinaria urgente e straordinaria agli animali

catturati e ricoverati Nel protocollo sanitario devono essere definite le modalità di chiamata e i tempi di risposta

4. assistenza veterinaria ordinaria degli animali ospitiL’assistenza veterinaria ordinaria deve comprendere l’assistenza sanitaria durante il ricovero, prevedendo nel dettaglio orari di presenza, le prestazioni sanitarie previste all’interno della struttura e presso strutture veterinarie esterne, le modalità di composizione dei gruppi, nonché l’aggiornamento obbligatorio delle schede cliniche degli animali ricoverati. L’articolo 4 della Legge regionale 7 aprile 2000, n. 27, identificaspecifici compiti che i Servizi Veterinari delle Aziende SanitarieLocali devono svolgere ai fini della tutela e del controllo dellapopolazione dei cani e dei gatti.I Servizi Veterinari delle AUSL pianificano specifica attività di vigilanza sulle strutture di ricovero per cani e gatti e oasi felineL’attività di vigilanza deve prevedere un audit annuale nei canili.

8.1 Sterilizzazioni Le AUSL devono obbligatoriamente prevedere nei propri piani di lavoroprogrammi motivati di sterilizzazione dei cani dei canili, dei gattiospitati nelle strutture di ricovero/oasi feline e dei gatti delle colonie feline. Laddove l’organizzazione aziendale consenta di disporre di sufficienti risorse umane e materiali, gli interventi sono svolti direttamente dal personale interno dell’AUSL. In caso contrario possono essere adottate soluzioni alternative, quali ad esempio convenzioni con strutture convenzionate. Alla sterilizzazione possono accedere i cani ricoverati nei canili ei gatti provenienti dalle strutture di ricovero, oasi feline regolarmente identificati e dalle colonie feline regolarmente istituite. Tutti gli interventi di sterilizzazione devono essere registrati inARAA La sterilizzazione delle femmine dovrà essere effettuata il primapossibile e di regola prima di essere date in adozione, ad eccezionedei cuccioli. Non costituisce priorità la sterilizzazione dei cani maschi, salvocasi particolari di esigenze terapeutiche o gestionali del canili.
8.2 Valutazione della capacità di socializzazione per i cani ospitatinei canili Il gestore del canile deve valutare, con l’ausilio di personale adeguatamente formato, il livello di socializzazione del cane e riportare tale valutazione sulla scheda sanitaria, al fine di:
fornire indicazioni circa la composizione dei gruppi nei box;
fornire indicazione per un approccio in sicurezza deglioperatori del canile;dare indicazioni generali sull’adottabilità dell’animale.
9. Gestione del personale dipendente
Gli animali devono essere accuditi da un numero sufficiente di addetti aventi adeguate capacità, conoscenze e competenze professionali.
Ogni canile e struttura di ricovero per gatti deve disporre dell’elenco degli operatori, delle loro qualifiche e il relativo mansionario. Tra le mansioni deve essere identificato anche il responsabile della struttura.La formazione del personale, a carico del datore di lavoro, attuatatramite istruzioni interne, corsi di formazione, percorsi di affiancamento deve essere documentabile e finalizzata all’incarico Devono essere previsti periodici incontri di formazione specifici peril personale incentrati in particolare sul benessere degli animali,la loro gestione comportamentale e sanitaria.
10. Gestione dell’attività del volontariato
L’attività di volontariato è altamente meritoria e consente alle persone di mettere a disposizione di chi gestisce la struttura risorse importanti per il funzionamento della struttura di ricovero.L’attività dei volontari va organizzata affinchè l’apporto dei singoli volontari possa essere di valido aiuto, in particolare in quella relativa al benessere e recupero degli animali ricoverati (attività di socializzazione dei cani, ecc).
11. Gestione dell’utenza
In ogni canile/struttura di ricovero per gatti deve essere assicuratoun orario di apertura al pubblico; tale orario deve essere visibile econsultabile almeno all’ingresso della struttura. Gli orari di apertura al pubblico devono essere di almeno 4 ore giornaliere, conpossibilità di un giorno di chiusura. Deve essere garantita la disponibilità per appuntamento.In ogni canile deve essere garantita la sicurezza ai visitatori. Devono essere disponibili inoltre e qualora richieste dall’utenza leinformazioni relative ai singoli animali.
12. Pulizia, disinfezioni e disinfestazioni
Le pulizie, le disinfezioni e le disinfestazioni di una struttura devono riguardare tutti gli spazi e le attrezzature nel loro insieme.L’attività di pulizia dei box viene svolta quotidianamente utilizzando attrezzature idonee ad asportare lo sporco seguita dall’utilizzo di prodotti chimici non tossici e da strumenti per ridurre il più possibile il ristagno d’acqua.Nelle aree verdi deve essere assicurato il taglio dell’erba nel periodo estivo per la lotta agli infestanti.Nelle aree di sgambamento devono essere asportate le feci giornalmente.Gli operatori devono indossare idonei DPI durante le attività nellestrutture.
13. Tenuta dei registri – Documentazione
Nelle strutture di ricovero per cani e gatti è obbligatoria la tenutadella documentazione, mantenuta costantemente aggiornata, dell’attività svolta. La documentazione, disponibile ed esibita, almeno in copia, ad ognirichiesta degli organi preposti per l’effettuazione di controlli edispezioni, deve essere costituita da:
-autorizzazione sanitaria all’apertura di attività di ricovero
cani e gatti e oasi feline
-autorizzazione ministeriale ad ospitare cani a seguito di
sequestro per maltrattamento ai sensi del DM 2/11/2006 (se
prevista);
-certificazione impianti;
-il regolamento della struttura con annessi protocolli:
sanitario;
mansionario;

c. gestionale; -convenzione di gestione; -convenzione/contratto con veterinario/direttore sanitario; -funzionigramma(con identificazione degli operatori e dei
volontari)
-registro di carico e scarico anche informatizzato secondo il
modello regionale;
-schede sanitarie cartacee o informatizzate;
-adeguata documentazione per le procedure di ingresso,
restituzione e adozione;
-copia documentazione rifiuti speciali e relativa convenzione di
gestione; -autorizzazione per la detenzione di scorte di medicinali; -registro/registrazione delle scorte di medicinali veterinari; -copia del documento smaltimento animali morti; -procedure per gli interventi disinfestanti e disinfettanti -piano alimentare -piani per la formazione
14. Smaltimento animali morti
La struttura deve essere dotata di un apparecchio congelatore per lostoccaggio temporaneo di animali morti in attesa di smaltimento chedovrà avvenire nel rispetto delle modalità previste dal Reg.1069/2009. In caso contrario ogni animale dovrà essere smaltito divolta in volta e nel tempo più breve possibile.
15. Smaltimento rifiuti sanitari
I rifiuti sanitari prodotti all’interno della struttura devono esseresmaltiti in base a quanto stabilito dalla normativa in materia ambientale.
16. Regolamento delle strutture di ricovero per cani e gatti
Il Regolamento disciplina le modalità inerenti il funzionamento dellastruttura deputata ad accogliere cani e gatti,e in particolare:
a) le modalità di cattura dei cani e di soccorso dei cani e gattidi cui non è individuata la proprietà al momento della richiestadi intervento;
b) le procedure di adozione di cani e gatti e relativi programmipromozionali;c) le attività svolte all’interno della struttura.Il Regolamento deve prevedere: obblighi e doveri del gestore; procedure operative per la gestione del servizio cattura cani;procedure operative per la gestione dei cani e dei gatti ospitati;orario di apertura al pubblico e le modalità di visita;organigramma e funzionigramma; obblighi e doveri del personale della struttura;gestione del volontariato;procedure di manutenzione;
procedure di pulizie.Il Regolamento deve essere approvato dai Comuni, sentito il parere dell’AUSL competente per territorio.
17. Gestione emergenze
Deve essere previsto ed esplicitato un piano di gestione delle emergenze ipotizzabili in riferimento alle caratteristiche della struttura e del territorio circostante, anche in ipotesi di evacuazione forzata dei cani della struttura. Deve essere previsto e segnalato, anche con cartellonistica specifica, l’esodo e l’evacuazione della struttura di persone ed animali.
Allegato 1
CONTROLLO POPOLAZIONE FELINA URBANA
INFORMAZIONI SULLA COLONIA FELINA

COMPONENTI DELLA COLONIA FELINA

Il punto di alimentazione è situato su area pubblica
privata Se su area privata, è a uso esclusivo del proprietario

uso comune (es. condominio)
Dispone di
strutture
di rifugio (cantina, garage, tettoie, cucce, ecc.)? si
no Orari di distribuzione del cibo
Ci sono altre persone che offrono cibo Sono facilmente catturabili (almeno le femmine) Ci sono discussioni con il vicinato?
DATI REFERENTE DELLA COLONIA FELINA
NOME COGNOME NATO A
PROV. IL CODICE FISCALE
TEL. CELL. E-MAIL
Eventuali osservazioni
Data _______________________
consegnato da (firma)__________________________________________ ritirato da (firma) ___________________________________________

Allegato 3
SCHEDA SANITARIA

Accertamenti diagnostici:

Trattamenti endo-ectoparassiti:

Vaccinazioni

6 passi per l’apertura di un canileReglementation pour la constrution d’un chenil en France 6 passi per l’apertura di un canile

Normative per apertura canile:

Le attività commerciali, o di impresa che dir si voglia, riguardanti la cinofilia sono diverse e non devono essere confuse perchè richiedono adempimenti burocratici diversi e investimenti di diverso ammontare.
Di Seguito le principali attività della cinofilia:
ALLEVAMENTO CANI AMATORIALE
ALLEVAMENTO CANI PROFESSIONALE
PENSIONE PER CANI
ADDESTRAMENTO CANI
CENTRO CINOFILO (COMPRENDE PIU’ ATTIVITA’: ES. ALLEVAMENTO + PENSIONE—- ADDESTRAMENTO + ALLEVAMENTO ECC.)
a parte tratteremo la GESTIONE DEI CANI RANDAGI (CANILE RIFUGIO O CANILE SANITARIO).
Queste attività possono essere esercitate sia in forma individuale e in questo caso basta avere la carta d’identità, codice fiscale e permesso di soggiorno per gli extra comunitari, sia in forma societaria predisponendo un atto notarile con i relativi costi e tempi.

Definizione e Requisiti:
La Legge 23 agosto 1993, n. 349 definisce cinotecnica l’attività volta all’ allevamento, alla selezione e all’addestramento delle razze canine.
L’attività cinotecnica è considerata agricola se:
– è attività prevalente; cioè se i redditi che ne derivano sono prevalenti rispetto le altre attività economiche non agricole svolte dallo stesso soggetto. E deve essere dedicato del tempo all’attività che viene quantificato in giorni lavorativi ( il numero complessivo deve essere superiore al 50% dei giorni lavorativi annui ).
– vengono prodotti nell’arco di un anno il numero dei cani, per tipo di razza, stabilito dal decreto del ministro dell’agricoltura.
Il numero delle fattrici non inferiore a 5 ed una produzione numero di cuccioli non inferiore a 30.
Se si verificano entrambi i requisiti è allora possibile l’ iscrizione presso la Camera di Commercio come imprenditore agricolo e alle liste dei coltivatori diretti e beneficiare così di tutte le agevolazioni relative al settore agricolo.
In assenza di tali requisiti coloro che praticano l’attività cinotecnica possono richiedere l’ iscrizione presso la Camera di Commercio come imprenditori commerciali. Di seguito i passi da compiere per poter iniziare attività a contatto con i cani, premetto che queste sono regolamentate a livello statale e a livello locale.

Adempimenti per l’avvio dell’attività:

– Domanda di attribuzione del numero di partita iva.
– Dichiarazione di inizio attività all’Agenzia delle entrate.
– Denuncia di inizio attività al Repertorio Economico Amministrativo (REA).
– Iscrizione nella gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali presso l’Inps.
– Iscrizione all’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro presso l’Inail.
– Rispetto delle direttive regionali e provinciali.

Riferimenti Normativi Nazionali

– L. 23 agosto 1993, n. 349 – Norme in materia di attività cinotecnica.
– D.M. 28 gennaio 1994 – Definizione di “imprenditore agricolo”, ai sensi dell’art. 2, comma 3, della L. 23 agosto 1993, n. 349, recante: “Norme in materia di attività cinotecnica”.
– Accordo 6 febbraio 2003 – Accordo tra il Ministro della salute, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in materia di benessere degli animali da compagnia e pet-therapy.
– D.P.C.M. 28 febbraio 2003 – Recepimento dell’accordo recante disposizioni in materia di benessere degli animali da compagnia e pet-therapy.
– L. 20 luglio 2004, n. 189 – Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate.

Riferimenti Normativi Regionali
– ABRUZZO: LL.RR. 9 aprile 1997, n. 31; 21 settembre 1999, n. 86.
– BASILICATA: L.R. 25 gennaio 1993, n. 6.
– BOLZANO: L.P. 15 maggio 2000, n. 9, artt. 3 e 11.
– CALABRIA: L.R. 5 magio 1990, n. 41.
– CAMPANIA: L.R. 24 novembre 2001, n. 16.
– EMILIA ROMAGNA: L.R. 17 febbraio 2005, n. 5.
– FRIULI VENEZIA GIULIA: L.R. 4 settembre 1990, n. 39.
– LAZIO: L.R. 21 ottobre 1997, n. 34.
– LIGURIA: L.R. 22 marzo 2000, n. 23.
– LOMBARDIA: L.R. 20 luglio 2006, n. 16.
– MARCHE: L.R. 20 gennaio 1997, n. 10, artt. 2, 3, 4, 5 e 7; L.R. 18 marzo 1997, n. 25.
– PIEMONTE: L.R. 26 luglio 1993, n. 34.
– PUGLIA: L.R. 3 aprile 1995, n. 12.
– SARDEGNA: L.R. 18 maggio 1994, n. 21.
– SICILIA: L.R. 3 luglio 2000, n. 15.
– TOSCANA: L.R. 8 aprile 1995, n. 43.
– UMBRIA: L.R. 19 luglio 1994, n. 19.
– VALLE D’AOSTA: L.R. 28 aprile 1994, n. 14, artt. 13-16.
– VENETO: L.R. 28 dicembre 1993, n. 60.
– VENETO: Circ.p.g.reg.10 maggio 1994, n. 11.

Codice attività ATECO 2007
01.49.90 – Allevamento di altri animali n.c.a.

Reglementation  pour la constrution d’un chenil en France  (Avril 2016)

  •  de 1 à 9 chiens
  •  de plus de 10 à 49 chiens

 SOMMAIRE

1        – CLASSEMENT  des CHENILS selon le nombre de CHIENS

2  – Chenil de 1 à 9 chiens  (RSD – Règlement Sanitaire Départemental)

  • – CHENIL de 10 à 50 CHIENS (Ministère de l’ECOLOGIE)

3.1 – le chenil est une Installation  Classée pour la Protection  de l’Environnement (ICPE)

  • 2 – Nomenclature (classement) des chenils

3.3 – Dossier de DECLARATION ICPE du CHENIL à déposer à la Préfecture du  Département avant la construction d’un chenil

3.4 –  Critères pour le choix d’un terrain ou d’une propriété pour l’implantation d’un chenil

  • – NORMES d’AMENAGEMENT des CHENILS (Ministère de l’AGRICULTURE)
  • DECLARATION des ACTIVITES du CHENIL à la DDPP ou à la DDCSPP du département
  • – CONSTRUCTION d’un CHENIL  (Ministère de l’EQUIPEMENT et du LOGEMENT)

Constitution règlementaire du dossier de demande du permis de construire  du chenil (Code de l’Urbanisme)

Délais d’instruction du permis de construire d’un chenil

1 – CLASSEMENT  des CHENILS selon le nombre de CHIENS

 Les chenils sont classés en 3 catégories selon le nombre de chiens. A compter de 10 chiens, c’est la réglementation du Ministère de l’ECOLOGIE  qui s’applique pour protéger l’environnement (prévention du bruit et éviter la pollution de l’eau) :

  • chenil de moins de 10 chiens adultes (chiens âgés de + 4 mois) : pas de classement,
  • chenil de 10 à 49 chiens adultes (chiens âgés de + 4 mois) : classement en Déclaration au titre  des  ICPE  –  Installations Classées pour la Protection de l’Environnement – et démarche à effectuer auprès de la DDPP¹ ou à la DDCSPP² selon les départements.
  • chenil de + 50 chiens (chiens âgés de + 4 mois) : classement en Autorisation au titre des ICPE – Installations Classées pour la Protection de l’Environnement – et démarche à effectuer auprès de la DDPP² ou à la DDCSPP³ selon les départements.

   2- CHENIL de 1 à 9 CHIENS :    Règlement Sanitaire Départemental et Normes du Ministère de l’Agriculture

Les chenils de 1 à 9 chiens concernent généralement les particuliers et les éleveurs canins. C’est  le Règlement Sanitaire Départemental (RSD)  en vigueur dans tous les départements qui s’applique. Ces chenils sont sous l’autorité du Maire de  la commune pour l’assainissement non collectif, les nuisances sonores éventuelles et pour les règles de construction et d’aménagement. La distance d’implantation d’un chenil (en cas de création) est à 50m minimum des habitations.Les normes d’aménagement ( voir § 4) sont définies par l’Arrêté du 3 avril 2014  fixant  les  règles  sanitaires  et  de  protection  animale  auxquelles  doivent satisfaire les activités liées aux animaux de compagnie d’espèces domestiques relevant du IV de l’article 214- 6 du code rural et de la  pêche maritime.

3 – CHENIL de 10 à 50 CHIENS : Ministère  de l’ECOLOGIE et Normes du Ministère de l’Agriculture

La règlementation concernant les  C H E N I L S  c l a s s é s ICPE  (Installations Classées pour la Protection de l’Environnement) dépend  du Ministère  de l’ECOLOGIE  et du DEVELOPPEMENT  DURABLE   .

  3.1 – Définition  d’une  installation  classée

Toute exploitation industrielle ou agricole susceptible de créer des risques ou de provoquer des pollutions ou nuisances, notamment pour la sécurité et la santé des riverains est une installation classée. Les activités relevant de la législation des installations classées sont énumérées dans une nomenclature qui les soumet à un régime d’autorisation ou  de  déclaration  en  fonction  de  l’importance  des  risques  ou  des inconvénients qui  peuvent être engendrés :

Déclaration: pour les activités les moins polluantes et les moins dangereuses. Une déclaration en préfecture est obligatoire avec la constitution d’un dossier complet (voir le chapitre)

Autorisation: pour les installations présentant les risques ou pollutions les plus importants. L’exploitant doit faire une demande d’autorisation avant toute mise en service, démontrant l’acceptabilité du risque. Le préfet peut autoriser ou refuser le fonctionnement.

 La législation des installations classées confère à l’Etat des pouvoirs: d’autorisation ou de refus d’autorisation de fonctionnement d’une installation ;

  • de réglementation (imposer le respect de certaines dispositions techniques, autoriser ou refuser le fonctionnement d’une installation) ;
  • de contrôle et de santion
  • sous l’autorité du Préfet, ces opérations sont confiées à l’Inspection des Installations Classées qui sont des agents assermentés de l’Etat.

3.2 – Nomenclature (classement) des  ICPE  CHENIL

2120. Elevage, vente, transit etc. de chiens (Rubrique modifiée par décret n ° 2007-1467 du 12 octobre 2007)

 Chiens (établissements d’élevage, vente, transit, garde, fourrières, etc., de) à l’exclusion des établissements de soins et de toilettage et des rassemblements occasionnels tels que foires, expositions et démonstrations canines.

1. Plus de 50 animaux(A – 1)

2. De 10 à 50 animaux (D)

Nota : ne sont pris en compte que les chiens âgés de plus de 4 mois

3.3 – Dossier  de DECLARATION ICPE du CHENIL à  déposer à la Préfecture du département

avant la construction du chenil  (pas de dossier de Déclaration pour une chatterie qui n’est pas une ICPE)

Toute personne désirant exploiter ou créer un chenil (élevage, pension, refuge, fourrière…) doit être titulaire :

soit d’un diplôme figurant dans la liste  définie par le Ministère de l’Agriculture

(liste des diplômes dans l’arrêté du 16 juin 2014 – JO du 9 août 2014)

soit d’un certificat ou d’une attestation de formation pour l’entretien d’animaux de compagnie d’espèces domestiques (chiens, chats..)

Depuis le 7 octobre 2015, le certificat de capacité n’est plus délivré (le certificat de capacité est supprimé) par les DDPP¹ ou DDCSPP¹: il suffit de présenter l’un des diplômes ou l’attestation ou le certificat de formation.

La nomenclature des installations classées classe les chenils en déclaration ( de 10 à 49 chiens) dans la rubrique          n° 2120 – D.

Un chenil exploité ou détenu par une personne physique ou morale, publique ou privée, qui peut présenter des dangers pour l’environnement ou pour la santé ou la sécurité des riverains, est soumis aux dispositions :

  • du Code de l’environnement : Partie législative Livre V et  Partie réglementaire Livre V Titre 1
  • de l’Arrêté du 8 décembre 2006 relatif aux prescriptions générales applicables  aux installations classées soumises à déclaration sous la rubrique n° 2120
·         Décret n° 2015 – 1614 du 9 décembre 2015 modifiant le régime des ICPE

L’exploitant d’un chenil (création ou modification) doit constituer un dossier de déclaration qui sera remis soit à la Préfecture, soit à la DDPP¹ ou DDCSPP¹ du département :  le préfet ou la DDPP ou DDCSPP délivre le document officiel dénommé « preuve de dépôt de déclaration du CHENIL ».

Depuis le 1/01/2016, le formulaire CERFA  n° 15271*02 de déclaration doit être uitilisé, complété par un certain nombre de documents justificatifs (plans, étude d’assainissement….etc)

Le dossier de déclaration peut aussi être déposé sur un site internet (dématérialisation) réservé pour cette démarche. Jusqu’au 31/12/2020, le déclarant peut choisir de déposer le dossier papier en 3 exemplaires à la Préfecture du département ou à la DDPP¹ ou DDCSPP¹.

IMPORTANT : Pour pouvoir déposer le permis de construire pour un chenil, il faut obligatoirement joindre le document dénommé « preuve de dépôt de déclaration du chenil » ou « récépissé de déclaration du chenil », sinon le permis de construire est refusé.

1 – DDPP : Direction Départementale de la Protection des Populations

DDCSPP : Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations

Le DOSSIER de  DECLARATION ICPE d’un CHENIL

  • la déclaration indique :
    • s’il s’agit d’une personne physique : nom, prénom et
    • s’il s’agit d’une personne morale : sa dénomination, sa forme juridique, l’adresse de  son siège social et la qualité du signataire de la déclaration.
    • l’adresse du chenil existant  ou du futur chenil
    • la nature et le volume des activités envisagées (nombre de chiens âgés de plus de 4 mois) ainsi que l’intitulé exact et complet de la rubrique de la nomenclature dont elles relèvent
    • la consommation d’eau (volume estimé)
    • l’entretien et de nettoyage des locaux, le traitement des odeurs de toute nature
    • le stockage des produits classés dangereux (nettoyants, désinfectants…)
    • le traitement et l’élimination des déchets de toute nature produit par le chenil (papier, carton, plastique, ..)
  •    le mode de séparation eaux pluviales/eaux usées

le mode de traitement des eaux usées du chenil avec un système d’assainissement autonome à  créer:une étude doit être obligatoirement réalisée par un bureau d’études en environnement qui va analyser la perméabilité du sol et du sous-sol , afin de déterminer le type d’assainissement (tranchées d’épandage ou filtre à sable) pour traiter les eaux usées du chenill’étude doit être validée par le SPANC² intervenant pour la commune avant sa réalisation

  • le stockage, le traitement des déjections canines
  • la prévention contre le bruit (une mesure de bruit peut être demandée si des nuisances sonores sont constatées)
  • les installations électriques
  • la ventilation des locaux
  • les dispositions prévues en cas de sinistre : incendie, inondation, l’accessibilité aux services d’incendie et de secours
  • le mode de protection contre les insectes, les rongeurs
  • le mode de surveillance du chenil
  • la protection contre la fuite des animaux
  • si le chenil est situé en zone NATURA 2000, une étude d’évaluation des incidences

·         un plan de situation du cadastre :

  • dans un rayon de 100 mètres avec les constructions et terrains avoisinants, stades, campings…
  • dans un rayon de 200 mètres avec les lieux de baignade (plages) le cas échéant,
  • dans un rayon de 500 mètres avec les piscicultures et zones conchylicoles le caséchéant,
  •  un extrait du règlement du POS ou du PLU de la commune concernant la zone d’implantation duchenil
  • un plan d’ensemble à l’échelle de 1/200e au minimum, accompagné de légendes et de descriptions permettant de se rendre compte des dispositions matérielles de l’installation et indiquant :
    • la dénomination et la surface des locaux ;
    • l’affectation, jusqu’à 35 mètres au moins de celle-ci, des constructions et terrains avoisinants;
    • les cours d’eau : ruisseau, rivière, fleuve, étang, lac….., les forages, les sources
    • le tracé des canalisations d’évacuation des eaux résiduaires jusqu’à l’assainissement autonome
    • l’implantation de l’assainissement autonome

IMPORTANT:   Le contenu du dossier de déclaration est effectué sous l’entière responsabilité du déclarant.

En cas d’omission (volontaire ou involontaire) d’informations, de fourniture de documents incomplets ou erronés, la responsabilité du déclarant est engagé. L’administration peut démander soit la mise en conformité du chenil, soit suspendre ou annuler la déclaration d’exploitation du chenil.

2 – SPANC : Service Public d’Assainissement Non Collectif

  3.4 – Critères  de choix d’un terrain pour l’implantation d’un chenil

 Le futur chenil doit être situé :

  • à plus de 100 m au minimum des habitations des tiers (habitants) ou de locaux habituellement occupés par des tiers, que ce soit à titre permanent ou temporaire tels que bureau, atelier, magasin, établissement recevant du public….des stades, des terrains de campings, deszones destinées à l’habitation (actuelles ou en projet)

Choisir un éloignement maximum (150m, 2000m et plus si possible…..) pour éviter au voisinage les nuisances sonores éventuelles dues aux aboiements.

  •  à plus de 35 m des puits, des cours d’eau (fleuves, rivières, ruisseaux…), des forages, des  sources,  des  aqueducs en écoulement libre, des installations souterraines ou semi-enterrée utilisée pour le stockage des eaux (eau potable ou eau pour l’arrosage des cultures maraîchères
  • à plus de 200 m des lieux de baignade (sauf les piscines privées) et des plages
  • à plus de 500 m en amont des piscicultures et des zones conchylicoles
Recommandations pour le choix du site d’implantation du chenil :
  •  une implantation en zone rurale, suffisamment éloignée des tiers est recommandée pour éviter toutes nuisances sonores futures (aboiements)
  • une implantation dans un secteur où existent déjà des nuisances sonores : aéroport, voie ferrée, autoroute, route  à grande circulation, zone avec des activités spéciales (déchetterie, station d’épuration, abattoir, usine….) est envisageable car le bruit du chenil ne provoquera pas de   nuisances supplémentaires pour le voisinage.
  • prévoir une superficie d’1 ha environ afin de préserver (pour le futur) toute implantation d’un tiers dans un rayon de 100m autour du
  • regarder si les différents réseaux (électricité, téléphone, eau…..etc..) sont proches, pour limiter les coûts de raccordements
  • une voie d’accès existe – t -elle déjà ? Faut-il prévoir des frais de voierie ?
  • consulter à la mairie soit le POS (Plan d’Occupation des Sols) soit le PLU (Plan Local Urbain) ou la Carte communale de la commune ou le RNU (Règlement National Urbanisme) pour connaître le classement du terrain : zone constructible, constructible avec des contraintes d’urbanisme ou environnementales, zone agricole,  zone  naturelle classée (Natura 2000, Znieff, ….), proximité d’un site archéologique, d’un site classé….etc….
  • demander à la mairie si le terrain (ou la propriété) est situé:
    • dans une zone concernée par un PPR (Plan de Prévention des Risques) et notamment par un PPRI (Plan de Prévention des Risque d’Inondations, par un DCS (Document Communal  Synthétique  en  application  d’un DDRM – Dossier Départemental des Risques Majeurs), par un PCS (Plan Communal de Sauvegarde): risques d’inondation, risques d’affaissement de terrain, risques sismiques, risques d’incendie (bois ou  forêt à proximité), exposition au bruit (aéroport)…….etc…
    • dans une zone de captage, de puits de forage…pour l’approvisionnement en eau
  • prévoir la réalisation (et le coût) d’un assainissement autonome pour le chenil
4 – NORMES d’AMENAGEMENT des   CHENILS (Ministère de l’AGRICULTURE) quelque soit le nombre de chiens

La réglementation : Arrêté du 3 avril 2014  fixant  les  règles  sanitaires  et  de  protection  animale  auxquelles  doivent satisfaire les activités liées aux animaux de compagnie d’espèces domestiques relevant du IV de l’article L. 214-6 du code rural et de  la  pêche maritime a fixé des normes à respecter: une zone nuit  isolée  et une zone jour externe couverte ou non (courette de sortie)

  • espace de 5 m² minimum par chien quel que soit la capacité du chenil (ex : 2 chiens = 10m², 3 chiens = 15m², 4 chiens = 20m²…) et 2 m² par chat

–   chenil aéré, éclairé, chauffé, étanche, protégé du vent, de la pluie, de la chaleur en été et du froid en hiver…

  • sol en matériau dur avec pente pour l’écoulement des urines et des eaux de

Le SYSTEME d’ASSAINISSEMENT du CHENIL : une étude pour la conception de l’assainissement doit être obligatoirement effectuée par un bureau d’études en environnement (étude de la perméabilité du sol et dimensionnement du système)

      Le raccordement au réseau d’assainissement communal est recommandé si  ce réseau existe  à proximité  du chenil.

S’il n’y a pas de raccordement possible au réseau communal, la création d’un système d’assainissement non collectif

(autonome) est obligatoire et il comprend : 1 fosse toutes eaux + des tranchées d’épandage (si le sol est perméable),

ou un filtre à sable vertical drainé (si le sol n’est pas perméable) ….ou tout autre système agréé par le Ministère de l’Ecologie.

 Courettes de sortie pas totalement couvertes

Les eaux de pluie tombant sur les courettes bétonnées non couvertes sont des effluents appelés « eaux brunes » et sont

classées comme  des eaux usées, car elles ruissellent  sur les  urines et  déjections présentes dans les courettes :

elles doivent être collectées par les caniveaux et dirigées vers la fosse toutes eaux.

En conséquence, le système d’assainissement (fosse toutes eaux + tranchées d’épandage ou filtre à sable) doit être

surdimensionné pour  traiter l’ensemble « eaux usées + eaux de pluie ».

Le dimensionnement du système d’assainissement est effectué par un bureau d’études en environnement, qui calcule

la pluviométrie moyenne sur plusieurs années et détermine ainsi le volume d’eaux pluviales à traiter par m² bétonné non

couvert.

5 – DECLARATION des ACTIVITES  d’un  CHENIL  à la DDPP ou DDCSPP (Ministère de l’AGRICULTURE)

Les activités d’élevage (à partir de deux portées par an), de vente, de garde, d’éducation, de dressage de chiens  doivent  être déclarées à la Direction Départementale de la Protection des Populations (DDPP) ou à la Direction Départementale de la Cohésion sociale et de la Protection des Populations (DDCSPP) du département .

  Comment effectuer la déclaration des  activités ?

En adressant le formulaire complété, par voie électronique ou par courrier, à la DDPP ou à la DDCSPP du département.

Démarche en ligne

Démarche par courrier

 

6 – CONSTRUCTION  d’un CHENIL (Ministère de l’EQUIPEMENT et du LOGEMENT)
  • Un chenil doit être construit à plus de 100 m des habitations: avec cette obligation, la construction ne peut avoir lieu qu’en zone agricole ( sur un terrain agricole)
  • Pour construire un chenil sur un terrain agricole, il faut être déclaré comme éleveur canin qui est classée comme activité agricole au CFE (Centre de Formalités des Entreprises) de la Chambre d’Agriculture du département
  • Un chenil de pension canine (sans élevage canin) est classée commune activité commerciale et ne peut être construit en zone agricole. Pour construire un chenil de pension canine en zone agricole, il faut qu’il indiquer qu’il y aussi de l’élevage canin (consulter Paul RENAUD pour le dossier de permis de construire)
                               PERMIS de CONSTRUIRE  obligatoire  pour tout chenil (quelque soit le nombre de chiens)
  • lorsque la construction va créer une surface plancher ou une emprise au sol supérieure à 20 m²

NB: le recours à un architecte pour réaliser le projet de construction du chenil n’est pas obligatoire si la surface plancher ou l’emprise  au sol  de la future construction est inférieure  à 800m².

 DISTANCE de CONSTRUCTION entre un CHENIL et des HABITATIONS

 La législation impose aux ICPE chenils en Déclaration et en Autorisation (+ de 10 chiens) d’être implanté à plus de 100 m de tout tiers (habitation, bureau, magasin….etc..).

De même, aucune habitation ne peut être édifiée à moins de 100 m (minimum) d’un chenil  ICPE déclaré à la Préfecture du département: c’est le principe de réciprocité en application de l’article L 111.3 du Code Rural.

Code rural : l’article L 111. 3 du Code rural indique « que lorsque des dispositions législatives  ou réglementaires soumettent  à des conditions de distance l’implantation ou l’extension de bâtiments agricoles vis-à-vis des habitations et immeubles habituellement occupés par des tiers, la même exigence d’éloignement doit être imposée à ces derniers à toute nouvelle construction et à tout changement de destination précités à usage non agricole nécessitant un permis de construire, à l’exception des extensions de constructions existantes ».

Code de la Construction et  de  l’habitation: l’article L.  112.16 du  Code  de la  construction et  de l’habitation dispose « que les tiers qui se sont installés dans le voisinage d’une activité source de nuisances ne peuvent obtenir réparation de leur préjudice si cette activité s’exerce en conformité avec les règlements et normes en vigueur et si elle n’a pas été modifiée depuis l’arrivée du voisin ».

 TERRAIN pour la CONSTRUCTION d’un CHENIL : IMPLANTATION d’un CHENIL en ZONE AGRICOLE

L’obligation règlementaire de respecter une distance minimale de 100m des tiers implique que la création d’un chenil ne peut avoir lieu  principalement qu’en zone agricole selon les règles d’urbanisme (POS, PLU,….) en vigueur dans la commune. D’autres zones peuvent éventuellement convenir si elles sont déjà identifiées comme sources de bruit existant (seuls le POS et le PLU précisent les possibilités de construction).

Avant tout projet de construction d’un chenil, il faut d’abord consulter le règlement d’urbanisme et la carte de zonage à la mairie : soit un POS (Plan d’Occupation des Sols), soit un PLU (Plan Local d’Urbanisme), soit une Carte communale ou à défaut le RNU (Règlement National d’Urbanisme).

                                     CONSTITUTION du dossier de PERMIS de CONSTRUIRE pour un CHENIL

 La  demande de permis de construire  est effectuée avec  le formulaire  cerfa n°13409*04  .

Depuis le 1/07/2015, la majorité des demandes de permis de construire sont instruites par les communes ou les communautés de communes ou d’agglomération.  Auparavant, c’était la DDT (Direction Départementale des Territoires) ou la DDTM (Direction Départementale des Territoires et de la Mer) qui avait en charge l’instruction du permis de construire.

Les communes connaissent peu la règlementation spécifique concernant la construction des chenils, aussi il est impératif de constituer un dossier très complet avec beaucoup de documents explicatifs et justificatifs.

Les chenils étant majoritairement construits en zone agricole (zone A des PLU ou des POS), des lois récentes (GRENELLE 2,

ALUR, MAPTAM, MACRON…)  ont  accru les contraintes  pour la construction de bâtiments en zone agricole afin :

–   de lutter contre le “gaspillage” des terres agricoles et réserver les terres  en priorité à la culture.

–   de limiter le « mitage » ou le « pastillage » des constructions sur les terres agricoles (construction limitée aux besoins  des

exploitations agricoles ou activités classées agricoles)

Le dossier  de permis de construire  d’un chenil en zone agricole  est  soumis à l’avis  de la  CDPEANF : Commission

Départementale de la Préservation des Espaces Agricoles, Naturels et Forestiers.

Un dossier de demande de permis de construire pour un chenil doit  donc être très complet  sinon le permis  de construire est refusé :

– 50% du dossier concerne le bâtiment à construire (plans règlementaires divers)

– 50% du dossier doit comporter tous les documents  justifiant la construction en zone agricole (étude environnementale en site NATURA 2000 ou ZNIEFF, descriptif détaillé du projet, budget prévisionnel ,

compétences  et justificatifs du demandeur, notice agricole spécifique aux constructions agricoles…etc)

 Important : pour pouvoir déposer une demande de permis de construire pour un chenil de 10 à 49 chiens, il faut obligatoirement joindre l’attestation de dépôt du dossier ICPE ou le récépissé de Déclaration ICPE délivré par la Préfecture du département et, pour tous les chenils, le certificat de conformité du système d’assainissement du chenil délivré par le SPANC (Service Public d’Assainissement Non Collectif)  intervenant dans la commune.
 Dépôt du dossier de demande du permis de construire
 Le dossier doit être envoyé en 4 exemplaires minimum (5 à 7 exemplaires généralement pour un chenil, selon la demande du service instructeur) et en recommandé avec accusé de réception ou déposé à la mairie de la commune où est situé le terrain.             La mairie délivre un récépissé comportant un numéro d’enregistrement qui mentionne le point de départ de l’instruction du permis de construire.

Si le dossier est incomplet, la Mairie dispose d’un délai d’1 mois (après la date de dépôt du dossier) pour réclamer les documents manquants.

Dans les 15 jours qui suivent le dépôt du dossier et durant toute l’instruction, un avis de dépôt de demande du permis précisant les caractéristiques essentielles du projet est affiché en mairie.

Délais d’instruction du permis de construire : 3 mois

 Le délai légal d’instruction est de 3 mois mais ce délai peut être prolongé d’1 mois s’il y a consultation :

  • de l’architecte des Bâtiments de France (projet situé à proximité d’un bâtiment classé)
  • en zone agricole, de la CDPENAF (Commission Départementale des Espaces Naturels, Agricoles ou forestiers)
  • en zone naturelle, de la CNDPS (Commission Départementale de la Nature, des Paysages et des Sites)
Délai de recours contre un permis de construire : 2 mois maximum après l’obtention du permis

 Pour pouvoir contester un permis, il faut expressément justifier d’un intérêt à agir en rapportant la preuve que la construction du chenil affecte directement des conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance d’un bien du contestataire.

 Le délai pour effectuer un recours est de 2 mois à partir de l’affichage du permis de construire le chenil sur un panneau posé sur le terrain. L’intérêt à agir s’apprécie à la date d’affichage en mairie de la demande du permis de construire.

Si le recours en annulation du permis excède la défense des intérêts légitimes et cause un préjudice excessif au bénéficiaire du permis, celui-ci peut demander au juge administratif saisi du recours que lui soit versé des dommages et intérêts. Cette demande peut être présentée pour la 1ère fois en appel.

Durée de validité du permis de construire pour un chenil : 3 ans

 La  durée de 3 ans peut  faire l’objet d’une prorogation d’1 an.

Toute demande de prorogation doit être faite par courrier en double exemplaire, 2 mois au moins avant l’expiration du délai de validité initiale de votre permis ou déclaration préalable. Ce courrier doit être adressé par lettre recommandé avec avis de réception ou déposé en mairie.

La mairie dispose de 2 mois pour rendre sa réponse. Si la mairie n’a pas répondu dans un délai de 2 mois, votre demande de prorogation est acceptée