Pensione per cani in zona agricola – lazio: legge regionale edificazione zona agricola

“Premesso che l’attivita’ di pensione per cani è inquadrata fiscalmente come attività commerciale, essa consiste nella realtà nella custodia di animali, paragonabile a tutti gli effetti ad una attività agricola di allevamento di bovini, cavalli, suini ecc.
Quindi per tutta una serie di problematiche legate allo svolgimento dell’attività è impensabile poter costruire un canile in zona commerciale, di conseguenza non essendo un attivita’ di produzione o artigianale . l’unica destinazione d’uso del terreno per una attività di pensione per cani è AGRICOLA.”
Questo l’articolo da noi pubblicato dopo aver notato che molti uffici tecnici mal interpretavano i regolamenti sostenendo che una pensione per cani fosse costruita in zona commerciale anzichè agricola.
LA REGIONE LAZIO HA CHIARITO MODIFICANDO IL COMMA 1 DELL’ART 55 DELLA LEGGE REGIONALE: EDIFICAZIONE ZONA AGRICOLA

che qui riportiamo integralmente:(in rosso la parte che ci interessa)

Art. 55 (2)
(Edificazione in zona agricola)

1. Fermo restando l’obbligo di procedere prioritariamente al recupero delle strutture esistenti, la nuova edificazione in zona agricola è consentita soltanto se necessaria alla conduzione del fondo e all’esercizio delle attività agricole e di quelle ad esse connesse.Sono altresì consentiti interventi per le attività di accoglienza ed assistenza degli animali. Eventuali edificazioni da destinare ad usi di tipo esclusivamente residenziale estensivo sono realizzabili nelle zone C di cui all’articolo 56. (2.1)

2. Le nuove edificazioni di cui al comma 1 sono consentite secondo quanto previsto nel presente articolo.

3. Gli edifici esistenti in zona agricola alla data di entrata in vigore della presente legge possono essere soggetti a interventi di rinnovo, fino alla demolizione e ricostruzione, con il vincolo di non superare le superfici lorde utili esistenti, salvo un aumento, per una sola volta, del dieci per cento delle sole superfici con destinazione residenziale per motivi di adeguamento igienico sanitario.

4. Gli edifici di cui al comma 3 ubicati entro le aree di rispetto stradale, in caso di demolizione e ricostruzione devono essere delocalizzati quanto più possibile per osservare le norme di tale rispetto, beneficiando comunque di un incremento delle superfici lorde utili fino al quindici per cento.

5. Le strutture adibite a scopo abitativo, salvo quanto diversamente e più restrittivamente indicato dai piani urbanistici comunali, dai piani territoriali o dalla pianificazione di settore, non possono, comunque, superare il rapporto di 0,01 metri quadri per metro quadro, fino ad un massimo di 300 metri quadri per ciascun lotto inteso come superficie continua appartenente alla stessa intera proprietà dell’azienda agricola. Il lotto minimo è rappresentato dall’unità aziendale minima di cui all’articolo 52, comma 3. È ammesso, ai fini del raggiungimento della superficie del lotto minimo, l’asservimento di lotti contigui, anche se divisi da strade, fossi o corsi d’acqua.

6. L’unità aziendale minima non può, in ogni caso, essere fissata al di sotto di 10mila metri quadri. In mancanza dell’individuazione dell’unità aziendale minima, il lotto minimo è fissato in 30mila metri quadri.

7. Gli annessi agricoli possono essere realizzati fino ad un massimo di 20 metri quadri per ogni 5mila metri quadri di terreno ed un’altezza massima di 3,20 metri lineari calcolata alla gronda. Tali manufatti devono essere realizzati con copertura a tetto.

8. Fatto salvo quanto previsto dal comma 7, nei comuni con popolazione inferiore a duemila abitanti, le cui zone agricole siano caratterizzate da un elevato frazionamento fondiario, possono essere realizzati annessi agricoli di superficie massima di 12 metri quadri, con altezza massima di 2,30 metri lineari calcolati alla gronda, su lotti di superficie non inferiore a 1.500 metri quadri, purché gli stessi lotti siano utilizzati per lavorazioni agricole da almeno tre anni alla data della richiesta ad edificare.

9. Rientrano negli annessi agricoli i depositi di attrezzi, le rimesse per mezzi meccanici riguardanti le lavorazioni agricole, i depositi e magazzini di prodotti agricoli, le stalle e i ricoveri di animali, i locali per prime lavorazioni e confezioni di prodotti agricoli, i locali e i servizi per il riparo diurno degli addetti nonché gli impianti di produzione elettrica alimentati da biomasse di origine agricola. (2.2)

10. Il lotto minimo per cui è possibile richiedere la concessione edilizia ed i limiti dimensionali massimi degli annessi agricoli sono derogabili previa approvazione, da parte del comune, di un piano di utilizzazione aziendale presentato ai sensi dell’articolo 57.