Emilia romagna “approvazione dei requisiti strutturali e gestionali per le strutture di ricovero e custodia di cani e gatti”

Qui di seguito trovate l’ultima delibera della REGIONE EMILA ROMAGNA
“Approvazione requisiti strutturali per le strutture di ricovero e custodia di cani e gatti, oasi e colonie feline.

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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 2 APRILE 2013, N. 353
Approvazione dei requisiti strutturali e gestionali per le strutture di ricovero e custodia di cani e gatti, oasi e colonie feline

TESTO INTEGRALE APPROVATO 08/05/2013

Approvazione dei requisiti strutturali e gestionali per le strutture di ricovero e custodia di cani e gatti, oasi e colonie feline
Tipo di inserzione: Deliberazione della Giunta regionale Numero di adozione: 353 Anno di adozione: 2013 Tipologia/Anagrafica atto: DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 2 APRILE 2013, N. 353 Titolo/Oggetto: Approvazione dei requisiti strutturali e gestionali per le strutture di ricovero e custodia di cani e gatti, oasi e colonie feline
Allegato A
INDICE

1. Definizioni

2. Requisiti strutturali e ambientali per le strutture di ricovero e custodia per cani e gatti e oasi feline, sia pubbliche che private, di nuova costruzione e ristrutturazione/adeguamento delle strutture presisenti

3. Requisiti strutturali e funzionali per le strutture di ricovero e custodia per cani

4. Censimento e gestione delle colonie feline

5. Requisiti strutturali e funzionali per le strutture di ricovero e custodia per gatti

6. Oasi feline

7. Requisiti gestionali

8. Gestione clinico-sanitaria nei canili e nelle strutture di ricovero per gatti/oasi feline

9. Gestione del personale dipendente

10. Gestione dell’attività del volontariato

11. Gestione dell’utenza

12. Pulizia, disinfezioni e disinfestazioni

13. Tenuta dei registri –Documentazione

14. Smaltimento animali morti

15. Smaltimento rifiuti sanitari

16. Regolamento delle strutture di ricovero per cani e gatti

17. Gestione emergenze

1.Definizioni
Cane vagante: qualunque cane libero sul territorio. Cane iscritto all’anagrafe: cane registrato all’anagrafe degli animali d’affezione comunale/regionale o nazionale.Cane identificato: cane identificato mediante codice identificativo univoco, microchip o tatuaggio leggibile (art. 8 e 9, L.R. 27/2000,DGR 139/2010).Anagrafe regionale degli animali d’affezione: sistema informatizzato di registrazione dei cani, gatti e furetti di cui alla DGR 139/2011.Anagrafe nazionale degli animali d’affezione: sistema informatizzato di raccolta dei microchip e dei dati segnaletici dei cani, gatti efuretti gestito dal Ministero della Sanità.
Servizio di Controllo/Tutela della popolazione canina e felina:
organizzazione di personale, mezzi e strutture di cui i Comuni,singoli o associati, devono risultare dotati per la corretta gestionedelle presenza canina e felina sul territorio.Canile pubblico: tutte le strutture integrative dei servizi di Controllo/Tutela della popolazione canina, necessarie per garantireil ricovero provvisorio o permanente dei cani oggetto di interventopubblico.Reparto/canile sanitario: (art. 19, L.R. 27) struttura sanitaria pubblica finalizzata alla custodia temporanea a al controllo dellapopolazione canina vagante.Reparto/canile per il ricovero ordinario/permanente: (art. 19, L.R. 27) reparto nel quale sono custoditi cani che hanno superato l’osservazione sanitaria e il controllo veterinario presso il reparto/canile sanitario con la finalità prioritaria della adozione.Canile/rifugio privato: struttura privata autorizzata, autofinanziata, che deve comunque soddisfare i requisiti strutturalie gestionali delle strutture pubbliche.Struttura temporanea: struttura di prima accoglienza autorizzata incui vengono momentaneamente custoditi cani catturati sul territorioregionale in attesa dell’inoltro al reparto sanitario delle strutture di ricovero e custodia di riferimento o della riconsegna immediata alproprietario.Operatore: prestatore d’opera specifica nell’ambito di un rapporto diun lavoro comunque regolato.Volontario: colui che fornisce un impegno personale, spontaneo e gratuito ai sensi dell’art. 2 della legge quadro sul volontariato n.266/91, tramite l’organizzazione di cui il volontario fa parte.Formazione: il datore di lavoro ha l’obbligo di informare e formareadeguatamente i lavoratori, dipendenti e volontari, affinchè i rischiper la sicurezza e la salute, e le specifiche competenze, così comele misure di prevenzione e protezione adottate, siano riconosciute erispettate dagli operatori.Adozione: assegnazione di animali oggetto di intervento pubblico asoggetti privati che ne assumono la cura, dando garanzie di buon trattamento.
Adottante: soggetto privato a cui viene trasferita la proprietà di un cane proveniente da una struttura di ricovero autorizzata con registrazione in anagrafe regionale degli animali d’affezione.Affido: consegna temporanea ad un affidatario che ne diventa il custode giudiziario. Al momento della consegna del cane, andrà sottoscritto un formale atto nel quale i cittadini affidatari dichiarano di essere consapevole che l’affidamento può avere carattere di temporaneità, che è prestato a titolo gratuito e che èvincolato all’esito delle indagini in corso, impegnandosi alla eventuale immediata restituzione del cane in caso di richiesta da parte dell’autorità giudiziaria.Responsabile dell’assistenza sanitaria: laureato in Medicina Veterinaria iscritto all’Albo Professionale, che assicura le funzionidi responsabile sanitario in tutte le attività riferibili alla salutee al benessere degli animali custoditi.
Responsabile della gestione del canile/della struttura di ricoveroper gatti: coordina le attività della struttura di ricovero. Regolamento del canile/della struttura di ricovero per gatti:disciplina le modalità inerenti il funzionamento e la gestione dellastruttura deputata ad accogliere cani/gatti. Tale regolamento deve essere approvato dal Comune sul cui territorio è situata la struttura, previo parere favorevole del Servizio Veterinario dell’AUSL competente per territorio.Gatto vagante di proprietà: gatto con accesso all’esterno dell’abitazione di privati cittadini che ne dichiarano la proprietà in caso di verifica. Colonia felina: si definisce colonia felina un luogo dove gatti liberi sono sotto tutela come previsto dalla L.R. 27/2000.Referente di colonia felina: cittadino autorizzato e adeguatamente formato anche non appartenente ad associazioni animaliste, che si occupa dell’accudimento delle colonie feline.Struttura di ricovero per gatti: struttura, sia pubblica che privata, destinata al ricovero dei gatti gestita direttamente dai Comuni singoli o associate o da associazioni non a fini di lucro o Cooperative sociali o privati, con apposita convenzione.Oasi felina: struttura permanenti di ricovero per gatti caratterizzata da recinzioni di delimitazione che non impediscono l’allontanamento degli animali in modo autonomo.
2.Requisiti strutturali e funzionali per le strutture di ricovero ecustodia per cani e gatti e oasi feline, sia pubbliche che private,di nuova costruzione e ristrutturazione/adeguamento delle strutturepreesistenti
2.1 Autorizzazione Le strutture di ricovero e custodia per cani, gatti e le oasi feline,sia pubbliche che private, sono soggette ad autorizzazione rilasciatadal Sindaco, previo parere favorevole dell’AUSL competente per territorio come previsto dal D.P.R. 320/1954, art. 24.Nell’autorizzazione delle strutture di ricovero per cani e gatti deveessere indicato il numero massimo degli animali ospitabili.
2.2 Requisiti generaliI progetti di nuova costruzione/ ristrutturazione devono esserecorredati da una specifica valutazione di impatto ambientale.Gli ambienti interni ed esterni devono essere progettati e costruitiin modo da garantire la sicurezza degli animali ospitati, degli operatori, dei volontari e dei visitatori in ottemperanza alla normativa vigente in materiaLe strutture devono essere servite da strada/e di facile accesso,devono essere allacciate alla rete elettrica e idrica, devono esseredotate di un idoneo sistema di scarico degli effluenti e delle acquedi lavaggio.I materiali di costruzione di box, gabbie, recinti e attrezzature coni quali gli animali possono venire a contatto non devono essere nocivi per gli animali stessi, privi di spigoli taglienti o sporgenzee tutte le superfici devono essere facilmente lavabili e disinfettabili. I pavimenti devono essere costruiti e mantenuti in maniera tale danon arrecare sofferenza o lesioni alle zampe degli animali; non devono essere sdrucciolevoli e sono pertanto da evitare tutti i materiali eccessivamente levigati.La pavimentazione dei box e dei corridoi di passaggio deve garantireadeguata capacità drenante delle acque di lavaggio in modo che nonpermangano ristagni d’acqua.Le strutture devono disporre di aree verdi, essere dotate di idoneaombreggiatura garantita anche attraverso adeguata alberatura.
2.3 Arricchimenti ambientali Nella gestione delle strutture di ricovero per cani e gatti devonoessere previsti arricchimenti ambientali utili a garantire il benessere degli animali.
2.4 Indicazioni climatiche per i ricoveri di custodiaLa circolazione dell’aria, la quantità di polvere, la temperatura, l’umidità relativa dell’aria e le concentrazioni di gas devono esseremantenute entro limiti non dannosi per gli animali.I locali chiusi devono essere provvisti di finestre sufficienti perl’illuminazione naturale e il ricambio d’aria.
2.5 IspezioniI ricoveri devono essere ispezionati almeno 1 volta al giorno dalpersonale e per consentire il controllo degli animali in qualsiasimomento deve essere disponibile un’illuminazione fissa o mobile. Qualora si rilevino alterazioni dello stato sanitario o del comportamento degli animali, dovrà essere data comunicazione al medico veterinario responsabile sanitario.
2.6 Adeguamento delle strutture preesistentiLe strutture di ricovero per cani e gatti già costruite devono adeguare i propri parametri strutturale e gestionale a quelli previsti da tale norma entro il 31/12/2020.
Nelle strutture di ricovero per cani e gatti deve essere garantita lacompleta separazione fisica da eventuali altre attività private gestite nello stesso complesso.
3.Requisiti strutturali e funzionali per le strutture di ricovero ecustodia per cani
La capacità massima recettiva di una struttura di ricovero per canidi nuova costruzione è individuata in 200 cani. L’area del canile deve essere perimetralmente recintata ad una altezza non inferiore ai 2 metri.
3.1 Strutture e repartiI canili devono essere organizzati nei seguenti strutture e reparti: strutture di servizio; strutture sanitarie; reparti di ricovero ordinario (sanitario e permanente);reparto di isolamento;
reparto cuccioli;Area di rieducazione per cani con aggressività non controllata
3.2 Strutture di servizio
Devono prevedere i seguenti reparti: spazio per le operazioni di pulizia, lavaggio e disinfezione deimateriali e attrezzature;
locale per il deposito dei materiali e delle attrezzature puliti;
locale o reparto per il deposito degli alimenti per animali;locale di cucina o comunque di preparazione dei cibi, facilmentelavabile e disinfettabile (ove necessario);
strutture o attrezzature idonee per il deposito e la successiva
destinazione degli animali morti;strutture o attrezzature idonee per il deposito e lo smaltimentodegli avanzi e dei rifiuti;
spogliatoio e servizi igienici per gli addetti;locali ad uso del personale;area per l’attività di adozione (area destinata alla ricezione
dei visitatori ove svolgere le attività d’approccio con soggettida dare in adozione) ;locale di attesa per il pubblicolocale amministrativo con accesso internet.
3.3 Strutture sanitarie Devono prevedere i seguenti reparti:
infermeria/ambulatorio veterinario con possibilità di degenza;locale o struttura per il deposito dei farmaci e degli strumenti
o attrezzature sanitarie inaccessibili al personale non autorizzato.
3.4 Reparto/canile per il ricovero ordinario/permanenteLa custodia in box o in recinti deve rispettare le dimensioni delcane e le necessità di movimento nel rispetto generale dei bisognietologici dell’animale. Deve essere garantito, attraverso la presenzadi adeguati spazi, il quotidiano esercizio fisico del cane ed un livello minimo di interazione con i conspecifici e socializzazioneuomo-animale. Per soddisfare tali requisiti le dimensioni minime dei box non devonoessere inferiori a:
A) Con “area di sgambamento aggiuntiva”Box individuali: 9 mq (30% chiusa o coperta);BOX plurimi: 9 mq + 7 mq per ogni cane aggiunto;Area di sgambamento: comune a più box (max 5) di almeno 150 mq;
B) Senza “area di sgambamento aggiuntiva”Box individuali mq 20Box plurimi: mq 20 + 10 per ogni cane aggiunto.Devono poi essere previsti box singoli per soggetti sociopatici gravipari al 2% minimo del totale della potenzialità recettiva, provvistidi sistemi di separazione dell’animale, azionabili dall’esterno, checonsentano le operazioni di pulizia, manutenzione, ecc. in condizionidi sicurezza.
In funzione del peso corporeo e della taglia può essere possibilederogare al numero di animale ospitati per box esclusivamente previaapprovazione documentabile del Medico Veterinario responsabile sanitario della struttura. Per il ricovero ordinario (permanente o temporaneo) possono essere previsti:
Box singoli o box plurimiBox con “area di sgambamento” aggiuntiva o box di maggioridimensioni, in assenza di area di sgambamento comune aggiuntiva. I box devono essere recintati con rete saldata di altezza non inferiore a m 2, avente maglie preferibilmente di lato cm. 4×4, e unaparte di essi deve possedere una parte di recinzione aggiuntiva, dialmeno cm 30, inclinata verso l’interno di 45°, per impedire lo scavalcamento. Le recinzioni devono sovrastare un muretto di cemento o laterizi cui vanno ancorate le reti; tale muretto deve essere adeguatamente interrato per impedire che gli animali scavino gallerie. oppure reteelettrosaldata posta in orizzontale e interrata su cui va ancorata larecinzione Le recinzioni inoltre devono avere caratteristiche di resistenza agliagenti atmosferici, maglie di dimensioni tali da non arrecare dannoagli animali, agli addetti e ai visitatori, ed inoltre possono opportunamente essere integrate da siepi e similari.I box devono essere suddivisi in una parte coperta e in una partescoperta.A) PARTE COPERTA La parte coperta può essere costituita o da un ambiente chiuso o daun settore con tettoia e barriere laterali chiuse su tre lati sotto la quale deve essere presente una cuccia per ogni animale presente.Nel caso di ambiente chiuso:
il locale deve avere un estensione tale da garantire uno spaziodi mq 3/3,5 per ogni cane ospitato e comunque deve avere dimensioni non inferiori al 30% della superficie totale del box; deve essere accessibile sia dal corridoio interno di servizio
che dalla parte scoperta, mediante porte o cancelli;devono essere previsti sistemi di chiusura e apertura dei box,manovrabili dal corridoio o dall’esterno, per poter permetterel’ingresso all’operatore in condizione di sicurezza
devono essere previsti sistemi di chiusura e apertura del box,manovrabili dal corridoio o dall’esterno, per poter permetterel’ingresso dell’operatore in condizioni di sicurezza;
devono essere previsti idonei sistemi di abbeverata e modalitàdi alimentazione anche dal corridoio;
devono avere illuminazione ed areazione adeguata.Devono essere provvisti di un giaciglio rialzato dal suolo dialmeno 10 cm
Nel caso di settore con tettoia: la tettoia deve essere posta ad una altezza di 2/2,5 metri sovrastante un pavimento facilmente lavabile e disinfettabile,
rialzato di qualche cm. dal livello del terreno e con leggerapendenza;la direzione delle tettoie deve tenere conto dei venti dominanti
e della direzione del sole; le barriere laterali possono essere fisse o mobili, ma tali dacostituire effettivo riparo per gli animali. B) PARTE SCOPERTA La parte scoperta dei box può essere costituita da una pavimentazionein terreno battuto, in battuto di cemento poggiante su un vespaio, inghiaia oppure in terreno battuto o ghiaia con camminamento, in pietranaturale o piastrellatura ruvida, posizionato, per una profondità di1 metro, lungo la recinzione. Devono essere previsti un’idonea alberatura o altri sistemi di ombreggiatura per impedire esposizioniprolungate al sole.
3.5 Reparto/canile sanitarioTale reparto deve assicurare:

1. l’isolamento temporaneo per 10 giorni dei cani di nuova introduzione, fatti salvi i casi di riconsegna al proprietario oi casi previsti dal RPV. Tale periodo potrà variare in funzionedelle valutazioni del Responsabile sanitario della struttura.

2. l’isolamento sanitario per malattie infettive e per la

profilassi antirabbica. Il reparto deve essere strutturato e organizzato in modo da assicurare l’isolamento dai reparti di ricovero ordinario, pareti e pavimenti dei box facilmente lavabili, disinfettabili e sistemi adeguati di isolamento fra box e di separazione tra box ed esterno.Devono essere previsti box singoli in numero pari a 10% della potenzialità recettiva.Tutti i reflui del canile sanitario devono essere raccolti in un pozzo Imhoff. Prima dello svuotamento i reflui devono essere trattati
per garantire l’inattivazione di eventuali patogeni eventualmente presenti.
3.6 Reparto cuccioliAl fine di evitare la diffusione di malattie infettive della specie,il reparto cuccioli deve essere convenientemente isolato dal contestoe, nella sua gestione, devono essere adottate idonee misure di biosicurezza relativamente a personale, attrezzature e quant’altro possa essere veicolo di malattia.I cuccioli devono essere custoditi in box di adeguate dimensioni proporzionate all’età e alla taglia, facilmente lavabili e disinfettabili con possibilità di riscaldamento.Ai cuccioli deve essere consentita la naturale socializzazione e favorita quella con l’uomo.
3.7 Gabbie di degenzaLe gabbie utilizzate per la degenza dei cani, da utilizzare solo permotivi sanitari sotto la responsabilità del responsabile sanitario,devono consentire agli animali di coricarsi, giacere in decubito, alzarsi ed accudire a se stessi senza difficoltà.
4.Censimento e gestione delle colonie feline
Una colonia felina esiste quando è istituita dal Comune, indipendentemente dal numero di gatti che la compone, che vivono stabilmente in un determinato territorio urbano e non, edificato enon, sia esso pubblico o privato.Qualora una associazione o un privato cittadino rilevi la presenzadi gatti liberi in una determinata area deve darne segnalazione alComune competente per territorio.I Comuni d’intesa con le Aziende Unità sanitarie locali e con la collaborazione delle associazioni di cui al comma 2 dell’art. 1 della
L.R. 27/2000, provvedono a censire le zone in cui si è rilevata lapresenza di gatti liberi ed avviare la procedura per l’istituzione della colonia felina mediante sopralluogo di verifica e compilazionedi apposita scheda anche tramite i servizi per la protezione ed ilcontrollo della popolazione canina e felina. (Allegato 1)Ogni colonia regolarmente istituita fa riferimento ad un indirizzotopografico corrispondente al punto principale di offerta di cibo definito come “punto di alimentazione autorizzato” a cui viene assegnato un numero identificativo. Tale punto di alimentazione deveessere posto in un luogo compatibile con la tutela degli animali ospitati e la convivenza all’interno del contesto ambientale.Per le colonie così istituite è individuato dal Comune un “referente di colonia”. Il referente della colonia assolve a una funzione fondamentale, tenendo sotto controllo la salute e l’alimentazione dei gatti, nonchélo stato igienico dell’area di somministrazione.Il comune provvede a mappare sul territorio i “punti di alimentazione” e a comunicare semestralmente il censimento delle colonie e la loro mappatura alle AUSL competenti per territorio.
Il Comune deve provvedere con apposito atto a regolamentare le procedure per la gestione delle colonie feline sul territorio.I gatti delle colonie feline devono essere identificati tramite applicazione di microchip, al momento della sterilizzazione e registrati all’anagrafe degli animali d’affezione a nome del Comunecompetente per territorio.
4.1 Cattura La cattura e l’eventuale trasferimento dei gatti che vivono in statodi libertà è consentita e viene effettuata dai servizi per la protezione e il controllo della popolazione canina e felina , soloper la sterilizzazione, comprovati motivi sanitari e per potenzialirischi per il loro benessere e la loro incolumità
5.Requisiti strutturali e funzionali per le strutture di ricovero ecustodia per gatti
Nelle strutture di ricovero possono essere introdotti esclusivamentegatti provenienti dalle seguenti origini:
rinunce di proprietà di gatti con accertate abitudini domestiche
non inseribili in colonie feline;
gatti liberi ritrovati in condizioni sanitarie problematiche;
una volta ristabiliti andranno rimessi sul territorio con parere
del Responsabile Sanitario della struttura di ricovero.
gatti catturati per essere sottoposti a sterilizzazione per il
tempo indispensabile al pre e post intervento e successivamente
liberati nel luogo di cattura;
cucciolate non desiderate in attesa dell’adozione.
5.1 Strutture e repartiLe strutture di ricovero per gatti devono essere organizzate nei seguenti strutture e reparti:
strutture di ricovero di prima accoglienza;strutture di ricovero ordinario; reparto cucciolireparto/area sanitaria dotato di strutture di isolamento per i
soggetti portatori di malattie infettive; strutture di servizio: -spazio per le operazioni di pulizia, lavaggio e disinfezione dei materiali e attrezzature; -locale per il deposito dei materiali e delle attrezzaturepulite; -locale o reparto per il deposito degli alimenti per animali, facilmente pulibili; -locale di cucina o comunque di preparazione dei cibi, facilmente lavabile e disinfettabile (ove necessario); -strutture o attrezzature idonee per il deposito e successiva destinazione degli animali morti; -strutture o attrezzature idonee per il deposito e smaltimento degli avanzi e dei rifiuti; -spogliatoio e servizi igienici per gli addetti;
-locali ad uso del personale; (ove necessario); -area per l’attività di adozione; (ove necessario); -locale di attesa per il pubblico (ove necessario); -locale amministrativo con accesso internet.
Tutte le strutture di ricovero devono essere adeguatamente illuminate, coibentate e con idonea aerazione.Tutte le superfici delle aree in cui vengono posizionati gli animalidevono essere costruite con materiale facilmente lavabile e disinfettabile, senza angoli o anfratti inaccessibili.La possibilità di sfruttare la tridimensionalità con mensole, scalette o gradoni permette di moltiplicare gli spazi.La struttura di ricovero deve essere formata da una parte chiusa, dove i gatti possono trovare riparo e privacy, adeguatamente attrezzata, e una parte scoperta, parzialmente pavimentata e alberata. I luoghi di riparo devono essere in numero maggiore a quello dei soggetti ospitati, mentre i siti di alimentazione, abbeverata e le sabbiere devono essere posti sia internamente che esternamente alle strutture chiuse.
5.2 Gabbie di degenzaLe gabbie utilizzate per la degenza dei gatti, da utilizzare solo permotivi sanitari sotto la responsabilità del responsabile sanitario,devono consentire agli animali di coricarsi, giacere in decubito, alzarsi ed accudire a se stessi senza difficoltà.
6.Oasi feline
Si definiscono oasi feline, sia pubbliche che private, le strutture permanenti di ricovero per gatti caratterizzate esclusivamente darecinzioni che non impediscono l’allontanamento degli animali in modoautonomo. In tali strutture deve essere previsto un ricovero per proteggere glianimali dagli eventi atmosferici.
7.Requisiti gestionali
La gestione sanitaria e amministrativa delle strutture di ricoveroper cani e gatti e oasi feline, pubbliche, è assicurata dai Comunisingoli o associati o dalle Comunità Montane, mediante strutture proprie e personale interno oppure dando, con formale convenzione, lagestione ad associazioni zoofile e animaliste non aventi fini di lucro come previste dalla L.R. 27/2000, a cooperative sociali o privati.
7.1 Gestione amministrativa dei canili
I cani ammessi al ricovero nei canili pubblici o privati convenzionati per funzioni pubbliche, appartengono alle seguenti categorie:
catturati/raccolti dal personale addetto ai Servizi di tutela/controllo in quanto vaganti
ritirati/accolti in quanto:sottoposti a sequestro dalle Autorità competenti;

rinunciati. I Comuni possono definire l’ammontare de contributi a carico dei proprietari dei cani per i servizi resi dalle strutture strutture diricovero per cani e gatti (rinuncia di proprietà, catture, ecc.) e icriteri di esenzione a favore di persone in particolari condizioni economiche e sociali;
7.1.1 Cattura La cattura dei cani è attuata da personale adeguatamente formatoutilizzando strumenti e metodi che non procurino danni all’animalee trasportati presso le strutture di ricovero con automezzi appositamente attrezzati.Per l’attività di cattura/recupero di cani di proprietà vagantisul territorio, i Comuni possono prevedere un contributo economicoa carico dei proprietari.I cani catturati, provenienti dai territori dei Comuni convenzionati con la struttura, sono condotti in canile e ivi ricoverati secondo le modalità previste dalla L.R. 27/2000.Deve essere messo a disposizione un numero telefonico di riferimento per attivare gli interventi.
7.1.2 Accettazione, verifica dell’identificativo e registrazionea) Il cane deve esser accompagnato da uno dei seguenti documenti di ingresso:modulo di cattura/raccolta;
documento di consegna/rinuncia;verbale di sequestro /disposizioni di sequestro/ricovero daparte delle Autorità competenti
b) deve essere effettuata la verifica dell’identificativo; nel casoquesto non sia presente l’animale dovrà essere identificato conmicrochip del Comune in cui ha sede il canile;
c) deve essere effettuata la registrazione nel registro di carico-scarico vidimato dal Servizio Veterinario del’AUSL competente per territorio o nel registro RER informatizzato;
d) deve essere effettuato un primo esame a vista dell’operatore sullo stato generale e comportamentale dell’animale, con annotazioni sull’apposito modulo di cattura/raccolta;
e) deve essere effettuata una visita clinica veterinaria in caso di
urgenza.La verifica della presenza del microchip/tatuaggio negli animalirinvenuti vaganti comporta la comunicazione al legittimo proprietario del ritrovamento del cane al fine della riconsegna nei tempi più brevi possibili. La rinuncia di un cane di proprietà deve essere effettuata pressogli uffici comunali di anagrafe canina. Il comune deve predisporre idonea modulistica e prevedere le modalità per l’accettazione di tali domande.
7.1.3 Ricovero nel canile/reparto sanitarioI cani catturati/raccolti devono essere immediatamente trasferitinel canile/reparto sanitario per l’osservazione sanitaria con un
tempo di permanenza di 10 giorni e sottoposti alla prima visitaveterinaria. Tempi diversi possono essere stabiliti di volta in volta dal veterinario responsabile dell’assistenza. Nel periodo di prima accoglienza nel canile/reparto sanitario l’animale è sottoposto ai controlli come da protocollo sanitario.
7.1.4 Ricovero nel canile/reparto/rifugio ordinarioAl termine del periodo di osservazione sanitaria i cani sono trasferiti nel canile/reparto ordinario ed adottabili.Nell’introduzione di cani nei box multipli sono necessarie provedi compatibilità effettuate da personale adeguatamente formato.
7.1.5 Tutela del benessere animale Nell’arco della giornata deve essere garantito ad ogni cane la possibilità di usufruire di sufficiente movimento e socializzazione con procedura stabilita e dettagliata nel regolamento di gestione della struttura.
7.1.6 Percorso di adozione per cani e gattiIl primo requisito necessario per incentivare l’adozione è l’organizzazione di tale attività con particolare riguardo a:
pubblicizzazione dei recapiti del canile/struttura di
ricovero per gatti e oasi felina;garantire la massima disponibilità per l’accesso alla struttura
individuazione nominale e formale dei responsabili delle
adozioni e loro specifica formazione;assistenza ai cittadini interessati da parte di personale adeguatamente formato;
organizzazione da parte delle autorità comunali e in collaborazione con le AUSL e con le Associazioni zoofile animaliste, di campagne per promuovere le adozioni in conformità con quanto previsto all’art. 18 della L.R. 27/2000
Il responsabile della struttura o la persona incaricata trasmette l’atto di adozione del cane/gatto al comune presso cui l’animale èregistrato; il comune poi provvede ad aggiornare la variazione anagrafica nella ARAA. Nel caso in cui nella struttura sia previsto l’accesso all’anagrafe regionale degli animali d’affezione tutte le procedure di registrazione e cambi di proprietà del cane/gatto, all’interno della regione, vengono espletate direttamente nella struttura stessa.Al momento della cessione il gestore consegna copia della schedadi adozione, copia della scheda sanitaria riportante anche eventuali problemi comportamentali, nonché copia del consenso informato per cani con problemi di leishmaniosi.I Comuni possono formalizzare le procedure di verifica delle adozioni, anche a campione e in tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi sul benessere degli animali adottati.
7.2 Gestione amministrativa delle strutture di ricovero per gatti eoasi feline Il gatto deve esser accompagnato da uno dei seguenti documenti di ingresso:
modulo di cattura/raccolta;documento di consegna/rinuncia; Deve essere effettuata la registrazione nel registro di carico-scarico vidimato dal Servizio Veterinario del’AUSL competente per territorio (allegato 2) o nel registro RER informatizzato.Deve essere effettuato un primo esame a vista dell’operatore sullo stato generale, con annotazioni sull’apposito modulo di cattura/raccolta e in caso di urgenza deve essere effettuata una visita veterinaria. Prima di essere introdotti nei reparti di custodia, gli animali devono essere sottoposti ad un idoneo periodo di isolamento sanitariodurante il quale sono identificati mediante microchip ed iscritti all’ARAA.
8.Gestione clinica-sanitaria nei canili e nelle strutture di ricovero per gatti
I Comuni, in applicazione all’art 20, comma 2, della L.R. 27/2000,devono garantire un servizio di assistenza sanitaria nelle strutturepubbliche di ricovero per cani e gatti e oasi feline. Anche i canili/rifugi e le strutture di ricovero per gatti e oasifeline, privati, devono avere un rapporto di collaborazione formalizzato con uno o più medici veterinari per l’assistenza ordinaria e urgente degli animali.L’assistenza veterinaria deve essere garantita per un numero di oresettimanali sufficienti ad assicurare l’effettuazione degli interventi terapeutici, chirurgici e profilattici.Il Servizio Veterinario AUSL, oltre alle sterilizzazioni programmatesecondo quanto disposto dall’art.23 della L.R. 27/2000, garantisce,nell’ambito dei propri compiti di vigilanza, il coordinamento e ilcollegamento con il servizio di assistenza veterinaria così da assicurare le finalità di tutela della salute pubblica e del benessere animale. Il protocollo sanitario deve essere concordato con il Servizio Veterinario dell’AUSL competente per territorio e deve articolarsi almeno sui seguenti capitoli:

1. visita sanitaria di ingresso: Nel protocollo sanitario vengono definiti i tempi e le modalità con cui viene effettuata la visita sanitaria in ingresso deve essere compilata la scheda sanitaria (allegato 3)

2. attuazione di interventi profilattici per la lotta alle malattie

infettive ed infestive I piani vaccinali devono rispondere espressamente alla situazione epidemiologica emersa nel territorio e nella specifica struttura.

3. assistenza veterinaria urgente e straordinaria agli animali

catturati e ricoverati Nel protocollo sanitario devono essere definite le modalità di chiamata e i tempi di risposta

4. assistenza veterinaria ordinaria degli animali ospitiL’assistenza veterinaria ordinaria deve comprendere l’assistenza sanitaria durante il ricovero, prevedendo nel dettaglio orari di presenza, le prestazioni sanitarie previste all’interno della struttura e presso strutture veterinarie esterne, le modalità di composizione dei gruppi, nonché l’aggiornamento obbligatorio delle schede cliniche degli animali ricoverati. L’articolo 4 della Legge regionale 7 aprile 2000, n. 27, identificaspecifici compiti che i Servizi Veterinari delle Aziende SanitarieLocali devono svolgere ai fini della tutela e del controllo dellapopolazione dei cani e dei gatti.I Servizi Veterinari delle AUSL pianificano specifica attività di vigilanza sulle strutture di ricovero per cani e gatti e oasi felineL’attività di vigilanza deve prevedere un audit annuale nei canili.

8.1 Sterilizzazioni Le AUSL devono obbligatoriamente prevedere nei propri piani di lavoroprogrammi motivati di sterilizzazione dei cani dei canili, dei gattiospitati nelle strutture di ricovero/oasi feline e dei gatti delle colonie feline. Laddove l’organizzazione aziendale consenta di disporre di sufficienti risorse umane e materiali, gli interventi sono svolti direttamente dal personale interno dell’AUSL. In caso contrario possono essere adottate soluzioni alternative, quali ad esempio convenzioni con strutture convenzionate. Alla sterilizzazione possono accedere i cani ricoverati nei canili ei gatti provenienti dalle strutture di ricovero, oasi feline regolarmente identificati e dalle colonie feline regolarmente istituite. Tutti gli interventi di sterilizzazione devono essere registrati inARAA La sterilizzazione delle femmine dovrà essere effettuata il primapossibile e di regola prima di essere date in adozione, ad eccezionedei cuccioli. Non costituisce priorità la sterilizzazione dei cani maschi, salvocasi particolari di esigenze terapeutiche o gestionali del canili.
8.2 Valutazione della capacità di socializzazione per i cani ospitatinei canili Il gestore del canile deve valutare, con l’ausilio di personale adeguatamente formato, il livello di socializzazione del cane e riportare tale valutazione sulla scheda sanitaria, al fine di:
fornire indicazioni circa la composizione dei gruppi nei box;
fornire indicazione per un approccio in sicurezza deglioperatori del canile;dare indicazioni generali sull’adottabilità dell’animale.
9. Gestione del personale dipendente
Gli animali devono essere accuditi da un numero sufficiente di addetti aventi adeguate capacità, conoscenze e competenze professionali.
Ogni canile e struttura di ricovero per gatti deve disporre dell’elenco degli operatori, delle loro qualifiche e il relativo mansionario. Tra le mansioni deve essere identificato anche il responsabile della struttura.La formazione del personale, a carico del datore di lavoro, attuatatramite istruzioni interne, corsi di formazione, percorsi di affiancamento deve essere documentabile e finalizzata all’incarico Devono essere previsti periodici incontri di formazione specifici peril personale incentrati in particolare sul benessere degli animali,la loro gestione comportamentale e sanitaria.
10. Gestione dell’attività del volontariato
L’attività di volontariato è altamente meritoria e consente alle persone di mettere a disposizione di chi gestisce la struttura risorse importanti per il funzionamento della struttura di ricovero.L’attività dei volontari va organizzata affinchè l’apporto dei singoli volontari possa essere di valido aiuto, in particolare in quella relativa al benessere e recupero degli animali ricoverati (attività di socializzazione dei cani, ecc).
11. Gestione dell’utenza
In ogni canile/struttura di ricovero per gatti deve essere assicuratoun orario di apertura al pubblico; tale orario deve essere visibile econsultabile almeno all’ingresso della struttura. Gli orari di apertura al pubblico devono essere di almeno 4 ore giornaliere, conpossibilità di un giorno di chiusura. Deve essere garantita la disponibilità per appuntamento.In ogni canile deve essere garantita la sicurezza ai visitatori. Devono essere disponibili inoltre e qualora richieste dall’utenza leinformazioni relative ai singoli animali.
12. Pulizia, disinfezioni e disinfestazioni
Le pulizie, le disinfezioni e le disinfestazioni di una struttura devono riguardare tutti gli spazi e le attrezzature nel loro insieme.L’attività di pulizia dei box viene svolta quotidianamente utilizzando attrezzature idonee ad asportare lo sporco seguita dall’utilizzo di prodotti chimici non tossici e da strumenti per ridurre il più possibile il ristagno d’acqua.Nelle aree verdi deve essere assicurato il taglio dell’erba nel periodo estivo per la lotta agli infestanti.Nelle aree di sgambamento devono essere asportate le feci giornalmente.Gli operatori devono indossare idonei DPI durante le attività nellestrutture.
13. Tenuta dei registri – Documentazione
Nelle strutture di ricovero per cani e gatti è obbligatoria la tenutadella documentazione, mantenuta costantemente aggiornata, dell’attività svolta. La documentazione, disponibile ed esibita, almeno in copia, ad ognirichiesta degli organi preposti per l’effettuazione di controlli edispezioni, deve essere costituita da:
-autorizzazione sanitaria all’apertura di attività di ricovero
cani e gatti e oasi feline
-autorizzazione ministeriale ad ospitare cani a seguito di
sequestro per maltrattamento ai sensi del DM 2/11/2006 (se
prevista);
-certificazione impianti;
-il regolamento della struttura con annessi protocolli:
sanitario;
mansionario;

c. gestionale; -convenzione di gestione; -convenzione/contratto con veterinario/direttore sanitario; -funzionigramma(con identificazione degli operatori e dei
volontari)
-registro di carico e scarico anche informatizzato secondo il
modello regionale;
-schede sanitarie cartacee o informatizzate;
-adeguata documentazione per le procedure di ingresso,
restituzione e adozione;
-copia documentazione rifiuti speciali e relativa convenzione di
gestione; -autorizzazione per la detenzione di scorte di medicinali; -registro/registrazione delle scorte di medicinali veterinari; -copia del documento smaltimento animali morti; -procedure per gli interventi disinfestanti e disinfettanti -piano alimentare -piani per la formazione
14. Smaltimento animali morti
La struttura deve essere dotata di un apparecchio congelatore per lostoccaggio temporaneo di animali morti in attesa di smaltimento chedovrà avvenire nel rispetto delle modalità previste dal Reg.1069/2009. In caso contrario ogni animale dovrà essere smaltito divolta in volta e nel tempo più breve possibile.
15. Smaltimento rifiuti sanitari
I rifiuti sanitari prodotti all’interno della struttura devono esseresmaltiti in base a quanto stabilito dalla normativa in materia ambientale.
16. Regolamento delle strutture di ricovero per cani e gatti
Il Regolamento disciplina le modalità inerenti il funzionamento dellastruttura deputata ad accogliere cani e gatti,e in particolare:
a) le modalità di cattura dei cani e di soccorso dei cani e gattidi cui non è individuata la proprietà al momento della richiestadi intervento;
b) le procedure di adozione di cani e gatti e relativi programmipromozionali;c) le attività svolte all’interno della struttura.Il Regolamento deve prevedere: obblighi e doveri del gestore; procedure operative per la gestione del servizio cattura cani;procedure operative per la gestione dei cani e dei gatti ospitati;orario di apertura al pubblico e le modalità di visita;organigramma e funzionigramma; obblighi e doveri del personale della struttura;gestione del volontariato;procedure di manutenzione;
procedure di pulizie.Il Regolamento deve essere approvato dai Comuni, sentito il parere dell’AUSL competente per territorio.
17. Gestione emergenze
Deve essere previsto ed esplicitato un piano di gestione delle emergenze ipotizzabili in riferimento alle caratteristiche della struttura e del territorio circostante, anche in ipotesi di evacuazione forzata dei cani della struttura. Deve essere previsto e segnalato, anche con cartellonistica specifica, l’esodo e l’evacuazione della struttura di persone ed animali.
Allegato 1
CONTROLLO POPOLAZIONE FELINA URBANA
INFORMAZIONI SULLA COLONIA FELINA

COMPONENTI DELLA COLONIA FELINA

Il punto di alimentazione è situato su area pubblica
privata Se su area privata, è a uso esclusivo del proprietario

uso comune (es. condominio)
Dispone di
strutture
di rifugio (cantina, garage, tettoie, cucce, ecc.)? si
no Orari di distribuzione del cibo
Ci sono altre persone che offrono cibo Sono facilmente catturabili (almeno le femmine) Ci sono discussioni con il vicinato?
DATI REFERENTE DELLA COLONIA FELINA
NOME COGNOME NATO A
PROV. IL CODICE FISCALE
TEL. CELL. E-MAIL
Eventuali osservazioni
Data _______________________
consegnato da (firma)__________________________________________ ritirato da (firma) ___________________________________________

Allegato 3
SCHEDA SANITARIA

Accertamenti diagnostici:

Trattamenti endo-ectoparassiti:

Vaccinazioni